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Deliberazione n. 53/2023/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Paolo BERTOZZI Consigliere

Patrizia IMPRESA Consigliere, relatore

Fabio ALPINI Primo Referendario

Rosaria DI BLASI Referendario
Anna PETA Referendario

Nell’adunanza del 12 gennaio 2023;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data

16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle

adunanze del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri

generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di

controllo;

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VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha

precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione

consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n.

36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo,

Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di

“ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7,

comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 20 settembre 2022 dal Sindaco

del Comune di Quarrata, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Consigliere Patrizia Impresa;

PREMESSO IN FATTO

Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed

acquisita al protocollo della Sezione in data 28 settembre 2022, al n. prot. 7252, il

Sindaco del Comune di Quarrata ha formulato richiesta di parere ex art. 7,

comma 8, l. n. 131/2003 in materia di incentivi tecnici ex art. 113 del d. lgs. n.

50/2016 (di seguito, anche “Codice dei contratti pubblici”).

In particolare, l’Ente premette che l'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, disciplina

l'erogabilità di incentivi monetari per funzioni tecniche, lasciando tuttavia non

regolamentati alcuni aspetti del relativo procedimento amministrativo. La

normativa vigente (e l'attuale regolamento comunale in materia), infatti, non

identificano un preciso momento temporale in cui procedere a nominare, con atto

formale, il gruppo di lavoro, così individuando i collaboratori che potrebbero

essere destinatari degli incentivi. Inoltre, a differenza che per le opere pubbliche,

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in riferimento alle quali la liquidazione dell'incentivo avviene in seguito

all'emissione del collaudo al termine dell'opera, per i servizi e le forniture

pluriennali non sussiste un momento così definito stante la progressiva

operatività del servizio o della fornitura.

Tutto ciò premesso, il Comune di Quarrata formula una serie di quesiti e,

segnatamente:

a) quando debba intervenire la costituzione del gruppo di lavoro e se la

formalizzazione del gruppo di lavoro prima dello svolgimento delle attività/fase

oggetto di incentivo (quindi prima dello svolgimento dell'attività di

progettazione, gara etc.), costituisca presupposto di legittimità per l'erogazione

dello stesso, oppure se, stante il silenzio della legge e del regolamento comunale,

il RUP, attestando analiticamente, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto

svolgimento delle attività incentivabili, possa procedere a liquidare gli incentivi

anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro.

È infatti prassi nominare, prosegue l’Ente, il gruppo di lavoro con la

determinazione a contrattare, rimanendo con ciò fuori l'attività di

programmazione/progettazione, che è comunque attività svolta e necessaria ai

fini della procedura di selezione (determinazione a contrattare e seguenti);

b) se sia possibile prevedere una liquidazione della fase esecutiva "per step",

sul presupposto che il servizio (si pensi ad esempio al trasporto scolastico) viene

comunque reso e che la comunità ne gode durante l’intera vigenza del contratto

di appalto (e non solo al termine come per l'opera pubblica).

Su questa base, il Comune proporrebbe una liquidazione al termine di ogni

esercizio, con adeguamento proporzionale.

c) l'art. 113, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 prevede testualmente: "Il restante

20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di

risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione

vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e

tecnologie funzionali a progetti di innovazione omissis

L’Ente chiede, dunque, quale sia il corretto comportamento da adottare in caso

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di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate ed in parte da fondi

comunali;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre valutare in via

preliminare i profili di ammissibilità, con riferimento sia alla legittimazione

dell’organo richiedente (profilo soggettivo), sia all’attinenza del quesito alla

materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni

riunite e dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (profilo oggettivo).

Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la

richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, sì da escludere

che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività

gestionale dell’ente, ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli

procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri

organi magistratuali.

Nel caso di specie, la richiesta di parere del Comune di Quarrata deve ritenersi

ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco quale

legale rappresentate dell’Ente, attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali, sia

sotto il profilo oggettivo, in quanto, depurata degli elementi fattuali richiamati a

corredo del quesito, essa è volta a stimolare l’interpretazione di una disposizione

di legge (art. 113 Codice dei contratti pubblici) pacificamente ricondotta dalla

giurisprudenza di questa Corte alla materia della contabilità pubblica. La

questione, infatti, ha ad oggetto l’erogazione di risorse destinate a remunerare le

funzioni tecniche dei dipendenti dell’ente, svolte ai sensi dell’art. 113, comma 2,

del d.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, riguarda il corretto utilizzo delle risorse di

bilancio e, più in generale, il contenimento della spesa pubblica ai fini di una sana

gestione finanziaria dell’Ente.

2. Tanto premesso in ordine all’ammissibilità del quesito, si osserva quanto

segue per il merito.

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Il sindaco del Comune di Quarrata chiede alla Sezione di fornire

l’interpretazione dell’art. 113, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 50/2016 in riferimento

alle corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi

tecnici previsto dalla norma citata.

Nello specifico, la questione posta dal richiedente concerne alcuni aspetti

dell’istituto in esame, in particolare se:

- la formalizzazione del gruppo di lavoro, prima dello svolgimento delle

attività/fase oggetto di incentivo (quindi prima dello svolgimento dell'attività di

progettazione, gara etc.), costituisca presupposto di legittimità per l'erogazione

dello stesso, oppure, stante il silenzio della legge e del regolamento comunale, il

RUP, attestando analiticamente, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto

svolgimento delle attività incentivabili, possa procedere a liquidare gli incentivi

anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro;

- sia possibile prevedere una liquidazione della fase esecutiva "per step", ad

esempio al termine di ogni esercizio (con adeguamento proporzionale), nel

presupposto che il servizio viene comunque reso alla comunità durante tutta la

vigenza del contratto di appalto (e non solo al termine, come per l'opera

pubblica);

- dalla lettera dell’art. 113, co. 4 d.lgs. n. 50/2016, sia possibile trarre il corretto

comportamento da adottare in caso di opera pubblica finanziata in parte da

entrate vincolate ed in parte da fondi comunali.

3. Ai fini di un’esaustiva disamina dei quesiti posti dal Comune di Quarrata,

sembra opportuno anteporre una ricostruzione del quadro normativo di

riferimento, utile a comprendere la ratio sottesa all’istituto degli incentivi tecnici

di cui all’art. 113 d.lgs. n. 50/2016.

L’istituto degli incentivi tecnici è disciplinato dall’art. 113, d.lgs. n. 50/2016, il

quale, in combinato disposto con gli artt. 31 e 213 del medesimo decreto, prevede

un sistema compiuto di presupposti e vincoli ai fini dell’erogazione degli stessi a

favore del personale interno alle amministrazioni pubbliche, espletante

specifiche attività nell’ambito degli appalti di lavori, servizi o forniture.

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Nello specifico, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti, tutti gli oneri

relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori, ai collaudi o, comunque,

necessari alla redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,

gravano sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e

forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti

(comma 1). A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici costituiscono un apposito

fondo, costituito da risorse finanziarie per un importo non superiore al 2 per

cento degli stanziamenti di cui sopra, destinato a finanziare le funzioni tecniche

svolte dai dipendenti.

Il legislatore ha tassativamente previsto, al comma 2, le attività suscettibili di

essere remunerate nello svolgimento di funzioni tecniche, ossia: attività di

programmazione della spesa per investimenti; di valutazione preventiva dei

progetti; di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione

dei contratti pubblici; di RUP; di direzione dei lavori ovvero direzione

dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di

conformità; di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi

prestabiliti.

Al comma 3, l’art. 113 stabilisce che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie

del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le

modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del

personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni

secondo i rispettivi ordinamenti. Al riguardo, il legislatore specifica anche la

platea dei possibili beneficiari dell’incentivo in parola, individuandoli nel

responsabile unico del procedimento, nei soggetti che svolgono le funzioni

tecniche di cui al comma 2 e nei loro collaboratori. La corresponsione

dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla

struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai

predetti dipendenti. Inoltre, le quote dell’incentivo non utilizzate, in quanto

corrispondenti a prestazioni non accertate o svolte da personale esterno,

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confluiscono nella quota del fondo di cui al comma 2. L'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, altresì, stabilisce i criteri e le modalità per

la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte

di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del decreto

in esame.

Il restante 20 per cento delle risorse di cui al comma 2, invece, è destinato

all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a

progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti

elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le

infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il

miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con

particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i

controlli, o allo svolgimento di tirocini formativi presso l’Ente e dottorati di

ricerca di alta qualificazione; ciò, tuttavia, ad esclusione dei casi in cui vi siano

risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione

vincolata (comma 4). Il comma 5-bis, infine, specifica che gli incentivi di cui si

tratta fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori,

servizi e forniture.

Alla luce di quanto appena esposto, la giurisprudenza contabile è concorde nel

riconoscere i presupposti in presenza dei quali è possibile erogare l’incentivo in

parola; in dettaglio è necessario che: a) l’amministrazione sia dotata di apposito

regolamento interno, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo

riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per

circoscrivere le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati; b) le

risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano

ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri

previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale; c) il

relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro

economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato

non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara; d) l’incentivo

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spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del

trattamento economico complessivo; e) negli appalti di servizi e forniture, sia

stato nominato il direttore dell’esecuzione (ex multis, Sezione regionale di

controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazioni n. 11/2021/PAR e

56/2021/QMIG; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.

150/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n.

21/2022/PAR).

Dall’enunciazione della disciplina in materia, è possibile trarre la ratio che nel

tempo ha caratterizzato la norma in esame. È già stato rilevato, infatti, che tale

ratio è “rappresentata dalla volontà di spostare all’interno degli uffici attività di

progettazione e capacità professionali di elevato profilo e basata su un nesso intrinseco tra

opera e attività creativa di progettazione, di tipo libero - è stata gradualmente affiancata

e poi sostituita con quella invece rappresentata dalla volontà di accrescere efficienza ed

efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, passibili di divenire economicamente

rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di

riduzione di varianti in corso d’opera” (Sezione regionale di controllo per la Toscana,

deliberazione n. 186/2017/PAR). Più di recente, è stato sottolineato che la

funzione degli incentivi per il personale delle pubbliche amministrazioni risiede

nella «necessità di incrementare e di valorizzare le professionalità intranee all’apparato

amministrativo, in funzione anche del risparmio di spesa conseguito dalla pubblica

amministrazione rispetto alla scelta del conferimento esterno dell’incarico professionale

da remunerare per la resa delle medesime prestazioni professionali. Quindi

gli incentivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia hanno una funzione premiante

di competenze e responsabilità legate inscindibilmente allo svolgimento di peculiari

funzioni tecniche, nell’ambito di iter predeterminati e per risultati conseguiti (cfr., Corte

conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 178/2019/PAR)»

(Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR).

Analizzata, in termini generali, la disciplina di riferimento e l’intentio legis

sottesa, è ora possibile affrontare nello specifico i quesiti posti dal Comune di

Quarrata.

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4. Riguardo al primo quesito, relativo al se la formalizzazione del gruppo di

lavoro prima dello svolgimento delle attività oggetto di incentivo costituisca

presupposto di legittimità per l’erogazione dello stesso, la risposta è negativa, nei

termini di seguito specificati.

In particolare, il Comune chiede quale sia il preciso momento temporale in cui

debba intervenire la costituzione del gruppo di lavoro e se una sua tardiva

formazione possa pregiudicare l’erogazione degli incentivi per attività svolte

anteriormente. Secondo l’Ente, è infatti prassi nominare il gruppo di lavoro con

la determinazione a contrattare, rimanendo con ciò fuori l'attività di

programmazione/progettazione, che è comunque attività svolta e necessaria ai

fini della procedura di selezione (determinazione a contrattare e seguenti).

Innanzitutto, nell’interpretazione della disposizione, bisogna tenere ben

presente la platea dei possibili beneficiari dell’incentivo, tassativamente

individuati dall’art. 113, co. 3 d.lgs. n. 50/2016, come già anteriormente precisato.

Lo stesso comma 3, inoltre, prevede testualmente che “La corresponsione

dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura

competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”,

senza null’altro specificare in merito. Dalla lettera della norma, dunque, sembra

evidente che, in presenza dei presupposti normativi, l’incentivo potrà essere

erogato a fronte del semplice accertamento, da parte del dirigente o del

responsabile di servizio preposto alla struttura competente, dell’effettivo

svolgimento delle attività suscettibili di essere remunerate previste dalla norma.

Come rilevato dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, in risposta

al simile quesito circa l’erogabilità dell’incentivo anche nella ipotesi in cui la

individuazione dei dipendenti beneficiari dello stesso sia tardiva e quindi

successiva rispetto all’effettivo avvio della procedura di gara, “ove anche la nomina

formale, tra i soggetti normativamente indicati come possibili percettori dell’incentivo,

dei relativi destinatari avvenga in ritardo rispetto all’avvio della procedura di gara, ciò

che rileva, ai fini della legittima erogazione, è l’accertamento dell’effettivo svolgimento di

quelle specifiche prestazioni” (Sezione regionale di controllo per la Campania,

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deliberazione n. 21/2022/PAR). In sostanza, se il dirigente o il responsabile del

servizio preposto alla struttura competente attestano, sotto la propria

responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e

suscettibili di incentivazione, possono procedere alla liquidazione degli incentivi

anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro. Alla luce

di ciò, ai fini della corresponsione dell’incentivo, appare irrilevante

l’individuazione, in un esatto momento temporale, del gruppo di lavoro

deputato allo svolgimento delle attività incentivabili. Prevale, di converso,

l’elemento dell’effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal

comma 3 dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016.

5. Relativamente al secondo quesito, circa la possibilità o meno di prevedere

una liquidazione della fase esecutiva "per step" nelle ipotesi di contratti di

appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento, la risposta è negativa, nei

termini di seguito specificati. L’ente, infatti, proponendo una liquidazione degli

incentivi al termine di ogni esercizio, con adeguamento proporzionale, fa leva

sulla circostanza secondo cui, mentre per le opere pubbliche la liquidazione

dell'incentivo avviene in seguito all'emissione dell’atto di collaudo al termine

dell'opera, per i servizi e le forniture un momento così definito non sussiste,

sicché, data la progressiva operatività del servizio o della fornitura, non

risulterebbe agevole individuare il preciso momento per la liquidazione

dell’incentivo.

Al riguardo, sembra opportuno richiamare il disposto dell’art. 183, co. 5 TUEL,

secondo cui “le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere

registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Il diritto all’incentivo, dunque, non sorge in

momenti anteriori al perfezionamento dell’obbligazione, né esso può essere

legittimamente erogato anzitempo.

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Come osserva la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, ai fini

dell’assunzione dell’impegno di spesa, risulta rilevante il momento di effettivo

svolgimento dell’attività. Nel caso di spese afferenti a un contratto di appalto, la

tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo

sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta

l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. In questi casi, pertanto, la

scadenza di ogni obbligazione dovrà essere individuata nel momento della

conclusione di ogni singola attività, con conseguente diritto del dipendente di

esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. La Corte

prosegue, infatti, specificando che “… dalla formulazione del già richiamato comma

3 dell’art. 113, si evince l’obbligo in capo all'amministrazione aggiudicatrice di stabilire

“i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera

o lavoro” nel caso di “eventuali incrementi dei tempi o dei costi”. Tale condizione,

dunque, subordina necessariamente l’erogazione dell’incentivo al completamento

dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto

dei costi e dei tempi prestabiliti” (Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna,

deliberazione n. 43/2021/PAR).

Il momento dell’impegno, pertanto, deve essere tenuto distinto dal momento

della liquidazione: quest’ultima comporta la verifica da parte

dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la

possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di

esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato

dall’ente. Il regolamento comunale, infatti, riveste una discreta centralità in

ordine all’erogazione degli incentivi. Pur non essendo determinante ai fini della

costituzione del fondo incentivi, essendo l’Ente autorizzato direttamente dall’art.

113, co. 2 d.lgs. n. 50/2016 a procedere all’accantonamento previsto del 2%, il

regolamento rappresenta, comunque, una condizione indispensabile per

l’erogazione degli incentivi e per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto.

Sul punto, altresì, è recentemente intervenuto un parere del servizio giuridico

del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (n. 1485 in risposta

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al quesito del 31 agosto 2022) il quale, in premessa, specifica che le risorse del

fondo sono ripartite fra i dipendenti tecnici sulla base di apposito regolamento

adottato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i rispettivi ordinamenti. In

mancanza di un’apposita regolamentazione sul punto, tuttavia, il Ministero

ritiene opportuno “… in linea con l’orientamento della giurisprudenza contabile, che

l’erogazione dell’incentivo sia subordinato al completamento dell’opera o all’esecuzione

della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi

prestabiliti”. La ragione, prosegue il Ministero, risiede nel fatto che l’art. 113, co. 3

prevede l’obbligo, in capo all’amministrazione aggiudicatrice, di stabilire i criteri

e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera

o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle

disposizioni di legge.

6. Con riferimento al terzo dei quesiti, infine, relativo alla corretta disposizione

del fondo di cui all’art. 113, co.4 d.lgs. n. 50/2016, nelle ipotesi di opera pubblica

finanziata in parte da entrate vincolate e in parte da fondi comunali, si propende

per un’interpretazione restrittiva della lettera della norma, secondo le ragioni che

seguono.

Come illustrato in precedenza, l’art. 113, co. 4 d.lgs. n. 50/2016, prevede che il

restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad

esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a

destinazione vincolata”, è destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e

tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all’attivazione, presso le

amministrazioni aggiudicatrici, di tirocini formativi e di orientamento di cui

all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati

di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. L’Ente, dunque,

si chiede se, in presenza di un’opera pubblica finanziata in parte da entrate

vincolate ed in parte da fondi comunali, l’esclusione di cui sopra operi per l’intero

ammontare delle risorse cofinanziate o per la sola quota derivante da

finanziamenti vincolati.

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La ratio dell’esclusione di cui al comma 4, risiede nel peculiare vincolo di

destinazione che caratterizza le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri

finanziamenti vincolati. La natura vincolata, infatti, esclude la possibilità di

mutare il vincolo imposto dalla legge e, conseguentemente, la possibilità di

destinare le risorse “escluse” alle finalità previste dalla norma in parola.

Quest’ultima, tuttavia, si limita a vietare l’utilizzo delle risorse derivanti dai

suddetti finanziamenti a destinazione vincolata per l'acquisto di beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione, senza

specificarne la sorte e senza precisare il regime applicabile nel caso di progetti

cofinanziati da fondi comunali.

Al riguardo, come rilevato anche dalla Sezione regionale di controllo per la

Puglia nella deliberazione n. 108/2017/PAR, occorre precisare che il par. 9.2.8.

del principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. 188/2011, specifica che “la natura

vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento

nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da

trasferimenti" ancorché' derivanti da entrate proprie dell'ente”. Costituiscono, infatti,

quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le

corrispondenti economie di bilancio, derivanti da trasferimenti erogati a favore

dell'ente per una specifica destinazione. Secondo la delibera citata, inoltre, è

possibile constatare che “anche per gli ‘altri finanziamenti a destinazione vincolata’

richiamati dalla medesima disposizione del comma 4 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016,

possono esprimersi le medesime considerazioni in merito all’impossibilità di mutamento

del vincolo imposto per legge ed al riguardo, appare sufficiente richiamare l’art. 188,

comma 1, del Tuel, ove, neppure ai fini dell’adozione del “piano di rientro” necessario a

garantire il recupero dell’eventuale disavanzo di amministrazione, consente agli enti

locali di utilizzare le entrate con specifico vincolo di destinazione o le entrate derivanti

dall’assunzione di prestiti per le quali, parimenti, l’art. 202, comma 2, del Tuel chiarisce

che assumono natura vincolata”.

Analoga conclusione è possibile trarre da un’ulteriore pronuncia in materia.

La Sezione regionale di controllo per la Toscana, infatti, nella deliberazione n.

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80/2021/PAR, ha affermato che le risorse derivanti da finanziamenti europei o

da altri finanziamenti vincolati, non destinabili al fondo del 20 per cento

finalizzato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti

per l’innovazione, non possano rifinanziare il fondo del comma 2 dell’articolo

113, ma debbano confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinate

al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso

dall’ente terzo. A prescindere dalla specifica fattispecie esaminata nel parere

citato, ciò che rileva, nel caso odierno, è il principio secondo cui, in presenza di

un vincolo di destinazione impresso da ente terzo, il medesimo regime di

esclusione va esteso a tutte le risorse coinvolte nella realizzazione dell’opera.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal

Comune di Quarrata, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del

Comune richiedente.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023.

Il relatore Il presidente
Patrizia Impresa Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 2 marzo 2023.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli

(firmato digitalmente)

Allegati
Testo atto (156.76 KB)
Data
Oggetto
Comune di Quarrata (PT) - Richiesta di parere formulata dal sindaco in materia di incentivi tecnici ex art. 113 del d. lgs. n. 50/2016
id
3zpkibl3RrudNAHNaA_w3Q
Anno
2023
Numero
53/2023/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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