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Deliberazione n. 18/2024/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA Presidente

Francesco BELSANTI Consigliere

Paolo BERTOZZI Consigliere

Patrizia IMPRESA Consigliere

Rosaria DI BLASI Primo Referendario

Anna PETA Referendario

Matteo LARICCIA Referendario, relatore

Nell’adunanza del 27 marzo 2024,

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive

modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze

del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha

precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione

consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

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VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n.

36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo,

Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori

forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio

specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Ref. Matteo Lariccia;

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed

acquisita al protocollo della Sezione in data 1° febbraio 2024, al n. 786, il Sindaco del

Comune di Pisa ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003,

n. 131.

2. La menzionata richiesta contiene un quesito concernente la misura del gettone

di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali.

3. Nella parte argomentativa dell’istanza, l’ente premette che i consiglieri

comunali e provinciali hanno diritto di percepire - ai sensi dell’art. 82, co. 2, del d.lgs.

18 agosto 2000, n. 267 (d’ora in avanti, TUEL) - un gettone di presenza per la

partecipazione a consigli e commissioni; che la misura, ai sensi dell’art. 82, comma 8,

è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei criteri

evidenziati dal medesimo comma ed in particolare dal Decreto interministeriale n.

119/2000, Tabella A.

3.1 Ricorda ancora l’istante che in virtù dell’art. 82, co. 11, del TUEL nella sua

versione originaria, era attribuita al Consiglio comunale la competenza a deliberare

l’eventuale aumento del cd. gettone di presenza; che in applicazione dell’art. 1, co. 54,

della l. n. 266/2005 (finanziaria 2006), il legislatore aveva disposto la riduzione degli

importi relativi ai gettoni di presenza di una misura corrispondente al 10% rispetto

all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005; e, infine, che il potere

attribuito al Consiglio comunale in merito all’eventuale aumento del gettone di

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presenza è stato “sospeso” con l. n. 244/2007 (finanziaria del 2008) e successivamente

soppresso dall’art. 76, co. 3, del d. l. n. 112/2008, convertito con l. n. 133/2008 ed

entrato in vigore in data 25 giugno 2008.

4. Tutto ciò premesso, il Sindaco del Comune di Pisa domanda alla Sezione “se la

misura legittima del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali a seguito

dell’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 sia quella vigente e cristallizzata al 25 giugno 2008

– giorno di entrata in vigore del medesimo decreto legge - o se l’importo da corrispondere sia

quello da rideterminarsi adeguandolo agli importi previsti dal Decreto interministeriale del

04/04/2000 n. 119”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il corretto esplicarsi della funzione consultiva delle Sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti è subordinato all’esame, in via preliminare, delle

condizioni di ammissibilità della richiesta, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7,

comma 8, della l. n. 131/2003, così come interpretato e integrato dalla giurisprudenza

di questa Corte. Secondo il consolidato orientamento al riguardo, occorre valutare,

infatti, l’ammissibilità dei quesiti, sia con riferimento alla legittimazione dell’organo

richiedente (profilo soggettivo), sia con riferimento all’attinenza del quesito alla

materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni

riunite e dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (profilo oggettivo).

1.1 Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la

richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, sì da escludere che

la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale

dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o

comportamenti, con l’effetto di interferire con le attività di altri organi magistratuali.

2. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile, in

quanto formulata dalla amministrazione comunale del Comune di Pisa, rappresentata

dal Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50,

comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sottoposta alla Corte per il tramite del

Consiglio delle Autonomie Locali, istituito, nella Regione Toscana, con L. R. 21 marzo

2000, n. 36.

3. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta può parimenti essere considerata

ammissibile, in quanto rientrante nel perimetro della contabilità pubblica. Il quesito,

infatti, concerne la corretta interpretazione della normativa in materia di gettoni di

presenza spettanti ai consiglieri comunali nell’esercizio delle loro funzioni,

coinvolgendo limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli obiettivi di

contenimento della spesa, con un indubbio impatto sulla gestione dei bilanci e sui

connessi equilibri degli enti locali. Afferma, in tal senso, la giurisprudenza della Corte

dei conti che “(l)a funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli

Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi

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nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse

pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di

coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui

all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di

bilancio” (Sez. riunite, 54/CONTR/10).

3.1 La richiesta, inoltre, è proposta in termini di generalità e astrattezza, tali per

cui il parere reso dalla Sezione non interferirebbe con scelte discrezionali della

amministrazione istante, sconfinando in un intervento di co-amministrazione.

3.2 Per la sua formulazione, inoltre, il parere richiesto non implica valutazioni di

comportamenti amministrativi, connessi ad atti già adottati o a comportamenti

espletati, suscettibili di essere oggetto di indagine della Procura regionale o di giudizio

innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti o di contenzioso

penale, civile o amministrativo innanzi alla magistratura ordinaria o speciale.

4. La favorevole valutazione preliminare sulla ammissibilità del quesito –

esaminata sotto gli esplicitati profili - consente di accedere all’analisi del merito della

richiesta.

5. Il quesito di merito posto all’esame della Sezione richiede di essere preceduto

da una succinta ricostruzione del regime normativo relativo alla disciplina dei gettoni

di presenza.

6. A tal riguardo, l’art. 82, co. 2, del TUEL prevede, per la partecipazione a

consigli e commissioni, il diritto di consiglieri comunali (e provinciali) di percepire un

gettone di presenza - entro il limite dell’ammontare complessivo mensile di un quarto

dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco (o Presidente di provincia) -

determinato in base al decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo.

6.1 La disposizione del comma 8 demanda, infatti, la determinazione (dei criteri)

per indennità di funzione e gettoni di presenza a un decreto del Ministro dell'Interno,

adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita

la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

6.2 La disciplina in parola ha trovato attuazione con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119,

che ha predisposto, unitamente ad altre specificità tecniche, una griglia (tabella A) di

importi tabellari, differenziati in relazione alle categorie di amministratori e alla

dimensione demografica dell’Ente.

6.3 Ai sensi del comma 11, il legislatore prevedeva, inoltre, che indennità di

funzione e gettoni di presenza (come determinati ai sensi del comma 8) potevano

essere, altresì, incrementati con delibera di giunta o di consiglio per i rispettivi

componenti, ad esclusione degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario e nei

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limiti di una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti,

fissata in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma

8. Tale disposizione è stata modificata, come si osserverà in seguito.

6.4 La legge prevede, infine, che – con le medesime procedure di cui al comma 8

- il decreto ministeriale possa essere riveduto (comma 9) e, con cadenza triennale,

rinnovato per adeguamento agli indici di inflazione (comma 10).

7. Sulla determinazione di indennità e gettone di presenza hanno inciso, come si

è già avuto modo di anticipare, alcune sopravvenienze normative dettate da esigenze

di riduzione della spesa e di coordinamento della finanza pubblica.

7.1 Con la norma di cui all’art. 1, co. 54, della l. n. 23 dicembre 2005, n. 266

(estranea al sistema della disposizione dell’art. 82), il legislatore ha disposto la

riduzione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri del rispettivo ente locale, nella

misura del 10 per cento dell’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. Tale

norma non interviene sui criteri e le modalità per il calcolo degli emolumenti, ma

stabilisce una decurtazione lineare, da operare in una certa misura (10%) e con

riferimento a certa data (30 settembre 2005) (Sezione Toscana controllo, Deliberazione

n. 259/2012/PAR).

7.2 Con l’art. 2, co. 25, lett. d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il legislatore

ha successivamente modificato l’art. 82, co. 11, del TUEL. Per l’effetto, oltre alla

riduzione della platea degli amministratori locali, ne è risultata conservata la facoltà

di deliberare incrementi limitatamente alle sole indennità di funzione; e, d’altra parte,

è stata soppressa la (sola) previsione che riguardava la facoltà di incremento dei

gettoni di presenza, sostituita dalla residua facoltà di disporne la corresponsione

subordinatamente alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

7.3 Con l’art. 76, co. 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (oggetto della odierna richiesta di

parere), ferma restando la già avvenuta abrogazione della disciplina riguardante

l’incremento dei gettoni, è stata infine soppressa la possibilità di deliberare incrementi

riguardanti le indennità di funzione. In virtù di tale disposizione, il testo dell’art. 82,

co. 11 del TUEL è stato sostituito dal precetto – nella formulazione attualmente vigente

- secondo cui (per il riconoscimento di indennità e gettoni) “(l)a corresponsione dei

gettoni di presenza è subordinata all’effettiva partecipazione del consigliere a consigli e

commissioni”.

8. L’evoluzione così delineata del quadro normativo ha ingenerato dubbi

interpretativi sul calcolo applicabile del gettone di presenza da corrispondere ai

consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni.

9. L’odierno quesito è volto, per l’appunto, a conoscere se - al fine di determinare

la misura legittima del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali -

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si debba far riferimento agli importi cd. tabellari, previsti dal Decreto Ministeriale 4

aprile 2000, n. 119 (come meglio delineati al punto 6.2 della presente delibera) oppure

agli importi cd. in godimento, determinati e cristallizzati al 25 giugno 2008, data in cui

è entrato in vigore il d.l. n. 112/2008, pertanto incrementati o diminuiti in virtù delle

disposizioni sopra descritte (incremento per delibera di giunta o consiglio, punto 6.3;

incremento per revisione o rinnovo per adeguamento all’inflazione, punto 6.4;

riduzione una tantum per contenimento della spesa, punto 7.1).

9.1 La Sezione Toscana, con propri precedenti, ha avuto modo di precisare con

riguardo a un quesito di analogo tenore che “la misura alla quale fare riferimento è quella

edittale decurtata della percentuale di cui all’art. 1, comma 54 della L. 266/2005, anche sul

presupposto che l’intenzione del legislatore con la norma di cui all’art. 76, comma 3, L.

133/2008 che ha introdotto l’attuale versione dell’art. 82, comma 11, del TUEL, è stata quella

di negare incrementi “delle indennità rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M.

119/2000” (come precisato anche dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/2010)”

(Deliberazione n. 32 del 13 marzo 2012, n. 204; Deliberazione 14 giugno 2012, n. 246;

Deliberazione 11 settembre 2012, n. 250; Deliberazione n. 259/2012/PAR;

Deliberazione n. 19/2013/PAR).

9.2 Tale orientamento poggiava le sue conclusioni, in particolare, su una

antecedente pronuncia delle Sezioni Riunite resa in funzione nomofilattica con la quale

era stato riconosciuto il carattere strutturale, e non solo temporaneo, della

decurtazione del 10% di cui all’art. 1, comma 54, L. 266/2005 ed era stato stabilito

espressamente che: “all’attualità, l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza

spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali non possa

che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè

l’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006” (Sezioni

riunite, deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2012)1. Concludevano, in tale pronuncia, le

Sezioni riunite nel senso che “quanto spettante ai singoli amministratori non potrà in ogni

caso essere superiore a quanto attualmente percepito” (Ibidem).

10. Non ravvisandosi, in relazione all’odierno quesito, modifiche normative o

fattuali che inducano a discostarsi dai precedenti sopra riportati, questa Sezione ritiene

di dover confermare l’orientamento già espresso, secondo cui la misura alla quale fare

riferimento per il calcolo dell’importo dei gettoni di presenza è quella cd. in godimento

- comprensiva degli incrementi e delle decurtazioni di legge – in coerenza con la ratio

iuris, resa manifesta da ultimo dall’adozione della vigente formulazione dell’art. 82,

comma 11, TUEL, che è intervenuto con finalità di contenimento della spesa pubblica.

11. In conformità e a sostegno della predetta opzione interpretativa, si deve altresì

ricordare che il legislatore è, di recente, intervenuto con una disposizione secondo cui:

1 Pronuncia resa dalle Sezioni riunite ai sensi dell’art.17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

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“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di

applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità

spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle

suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati

secondo le disposizioni vigenti fino a tale data” (art. 1, co. 552, legge 27 dicembre 2019, n.

160, non richiamato dall’odierno istante).

11.1 Trattasi di norma che riveste natura di interpretazione autentica, a riprova

dell’assunto secondo cui - al fine di determinare la misura legittima del gettone di

presenza da corrispondere ai consiglieri comunali - si deve far riferimento agli importi

in godimento al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, come

incrementati (o diminuiti) in precedenza, in conformità alle disposizioni di legge.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

di Pisa, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al

Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per

conoscenza, al Sindaco dell’ente richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Matteo Lariccia Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29 marzo 2024.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini

(firmato digitalmente)

Allegati
Testo atto (186.65 KB)
Data
Oggetto
Comune di Pisa - Richiesta di parere formulata dal sindaco che riguarda un quesito concernente la misura del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali.
id
aZkFllCbSPiO9LRM67lPcQ
Anno
2024
Numero
18/2024/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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