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Deliberazione n. 128/2024/PAR
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA
composta dai magistrati:
Mario NISPI LANDI Presidente
Francesco BELSANTI Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI Consigliere
Patrizia IMPRESA Consigliere
Rosaria DI BLASI Primo Referendario
Anna PETA Primo Referendario
Matteo LARICCIA Referendario
Nell’adunanza del 30 maggio 2024,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214
del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive
modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze
del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per
l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha
precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione
consultiva intestata alle Sezioni territoriali;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.
54/CONTR/10;
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VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n.
36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo,
Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori
forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.
131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio
specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per
l’odierna adunanza;
UDITO il relatore, Cons. Francesco Belsanti;
PREMESSO IN FATTO
1. Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed
acquisita al protocollo della Sezione in data 14 maggio 2024, al n. 2953, il Sindaco del
Comune di Collesalvetti ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno
2003, n. 131.
2. La menzionata richiesta contiene un quesito concernente le corrette modalità
operativo/contabili da attuare per usufruire della rinuncia alla capacità assunzionale,
come previsto dall’art. 1, commi 226 e 228, della l. n. 208/2015, ai fini del recupero delle
maggiori somme confluite indebitamente nel cd. Fondo per le risorse decentrate.
3. In particolare, il Comune di Collesalvetti, considerato quanto enunciato da
questa Sezione nella deliberazione n. 215/2023/PAR, adottata a seguito di una
precedente richiesta formulata dallo stesso ente, e più precisamente “Concretamente,
nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni, l’Ente determina il tetto di spesa annuale
destinato alle assunzioni rinunciando successivamente ad una quota parziale o totale della spesa
ammissibile al fine di recuperare risorse finanziarie nei limiti di quanto erogato impropriamente
in eccesso in anni precedenti, ripianando così i fondi per la contrattazione integrativa
decentrata costituiti in eccesso”, si interroga sulla compatibilità, con la suddetta
indicazione, delle operazioni contabili di seguito riportate:
1) Stanziamento assestato in bilancio dell'importo del fondo per la contrattazione
decentrata al netto del recupero di quanto erogato impropriamente in eccesso in
anni precedenti, per la quota annuale prevista;
2) Verifica della capacità assunzionale, come disciplinata dall'art. 33, co. 2, d.l. n.
34/2019, il quale prevede, più nello specifico, al secondo comma, che i comuni
possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato "in coerenza
con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
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non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione
(...)" e come successivamente declinato dal decreto attuativo 17 marzo 2020 della
Presidenza del consiglio dei ministri con l'individuazione dei valori soglia
differenziati per fasce demografiche;
3) In ipotesi di esito positivo della verifica di cui al punto 2, programmazione del
fabbisogno di personale annuale nell'ambito dell'approvazione del Piano Triennale
del fabbisogno e contestuale determinazione del budget di spesa annuale destinato
alle assunzioni con contemporanea idonea analisi di coerenza e sostenibilità tra
l'incremento della spesa di personale, così determinata, e il rispetto del valore
soglia della capacità assunzionale, richiamato al punto 2;
4) Esplicitazione formale della rinuncia ad una quota del budget di spesa determinato
nel Piano Triennale del Fabbisogno approvato, pari ad un importo ritenuto
discrezionalmente idoneo a recuperare in tutto o in parte (in funzione della
disponibilità di cui al punto 2) la quota annua di quanto impropriamente erogato
in eccesso in anni precedenti sui fondi per la contrattazione integrativa decentrata;
5) Utilizzo dell'importo di cui al punto 4 per reintegrare lo stanziamento annuale del
fondo per la contrattazione decentrata, appostato in bilancio al netto, così da
renderlo ulteriormente disponibile alla ripartizione tra i vari istituti contrattuali,
riportando lo stanziamento dello stesso ad un importo complessivo annuale al
lordo del recupero annuale previsto (quota parte o complessivamente in funzione
dell'ammontare disponibile a seguito delle verifiche di cui al punto 4 stesso).
L’ente istante, più dettagliatamente, specifica a titolo esemplificativo quanto
segue:
a) importo annuale del fondo per la contrattazione decentrata, correttamente
costituito a seguito di revisione dello stesso, pari ad euro 350.000,00. Importo
complessivo del recupero derivante dalle somme indebitamente erogate in eccesso a
valere sui fondi degli anni pregressi pari ad euro 250.000,00 (per un importo pro quota
annuale ripartito, per esemplificare, proporzionalmente in 5 annualità, pari ad €
50.000,00). Importo assestato in bilancio per il fondo per la contrattazione decentrata
pari ad euro 300.000,00 (euro 350.000,00 al netto della quota di recupero annuo pari a
euro 50.000,00), conseguente a contestuale verifica con esito positivo del rispetto di
quanto disciplinato al primo comma dell'art. 4 del citato d.l. n. 16/2014, che prevede
che la quota di recupero annuo non possa eccedere il 25% delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa, al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attività amministrativa dell'amministrazione interessata;
b) verifica della capacità assunzionale, come disciplinata dall'art. 33, co. 2, del d.l.
n. 34/2019 con esito virtuoso e determinazione del valore soglia per euro 3.950.000,00
pari al valore soglia della spesa complessiva teorica massima per tutto il personale
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dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione determinabile
per l'Ente;
c) budget di spesa annuale destinato alle assunzioni pari ad euro 3.930.000,00,
come derivante dal Piano Triennale del fabbisogno di personale approvato (in
coerenza con il valore di cui al punto 5 con un ulteriore margine di spesa di euro
20.000,00 rispetto al valore soglia determinato al punto b));
d) rinuncia ad assunzioni di personale (previste nel Piano di cui al punto c) per
euro 30.000,00 (procedendo quindi ad incrementare le assunzioni di personale a tempo
indeterminato, nel rispetto del valore soglia, fino al raggiungimento di una spesa
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione per un importo di euro 3.900.000,00);
e) utilizzo dell'importo pari ad euro 30.000,00, stanziato per le assunzioni ed
assoggettato a rinuncia, per ricostituire, tramite opportuna variazione di bilancio da
effettuarsi nei termini della contrattazione decentrata, l'importo del fondo della
contrattazione decentrata per euro 330.000,00 (euro 300.000,00 assestato al netto del
recupero + euro 30.000,00 reintegrato a seguito della rinuncia alla capacità
assunzionale di cui al punto d).
4. Tanto premesso, il Comune di Collesalvetti chiede a questa Sezione se la
declinazione operativo/contabile sopra esposta possa ritenersi legittima e coerente
con quanto previsto dall'art. 1, commi 226 e 228, della l. n. 208/2015, al fine di
compensare le maggiori somme confluite indebitamente nel "Fondo per le risorse
decentrate”, da recuperare tramite rinuncia alla capacità assunzionale, e se tale
impostazione tecnica possa essere considerata idonea a rappresentare correttamente
"l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa
adottate ai sensi del comma 221 (...) comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma
228" (art. 1, co. 226, l. n. 208/2015), posto che a beneficio del Fondo per la contrattazione
decentrata vadano a confluire risorse rappresentative della capacità assunzionale
disponibile, effettivamente stanziate per dare concreta attuazione al Piano Triennale
del fabbisogno del personale e non anche l'eventuale ulteriore capienza teorica della
stessa (nell'esempio euro 20.000,00), che però non trova specifica copertura nel bilancio
di previsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di pareri
da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre valutare in via preliminare i
profili di ammissibilità, con riferimento sia alla legittimazione dell’organo richiedente
(profilo soggettivo), sia all’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica,
così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie
della Corte dei conti (profilo oggettivo). Il legittimo esercizio della funzione consultiva
presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e
astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella
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concreta attività gestionale dell’ente, ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli
procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri
organi magistratuali.
Nel caso di specie, la richiesta di parere del Comune di Collesalvetti deve
ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Di contro, è da ritenersi inammissibile dal punto di vista oggettivo.
Come esplicitato al punto 3 della premessa in fatto, questa Sezione ha già
espresso il proprio motivato avviso relativamente alla possibilità di recuperare
l’eccessiva impropria corresponsione di emolumenti accessori ai dipendenti,
attraverso una riduzione del previsto tetto di spesa per il personale.
Con la richiesta all’esame il Comune chiede un ulteriore avviso sulla procedura
contabile da seguire per poter effettuare corretamente la predetta operazione.
A tale scopo l’ente locale indica in dettaglio i capitoli di bilancio interessati, gli
importi di ciascuna voce di spesa l’ammontare delle eccedenze, i risultati dei calcoli
effettuati per determinare l’effettivo ammontare della rinuncia alla spesa di personale
già programmata.
Si tratta, all’evidenza, di richiesta di parere priva dei requisiti della generalità ed
astrattezza riferita, oltretutto, alla quantificazione di voci di spesa che questa Corte
non è in grado né è tenuta in questa sede a verificare.
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune
di Collesalvetti, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al
Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per
conoscenza, al Sindaco dell’ente richiedente.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 maggio 2024.
Il Relatore Il Presidente
Francesco Belsanti Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 10 giugno 2024.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)
