1

Deliberazione n. 128/2024/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI Presidente
Francesco BELSANTI Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI Consigliere
Patrizia IMPRESA Consigliere
Rosaria DI BLASI Primo Referendario
Anna PETA Primo Referendario
Matteo LARICCIA Referendario

Nell’adunanza del 30 maggio 2024,

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive

modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze

del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha

precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione

consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

2

VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n.

36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo,

Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori

forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio

specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Cons. Francesco Belsanti;

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed

acquisita al protocollo della Sezione in data 14 maggio 2024, al n. 2953, il Sindaco del

Comune di Collesalvetti ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno

2003, n. 131.

2. La menzionata richiesta contiene un quesito concernente le corrette modalità

operativo/contabili da attuare per usufruire della rinuncia alla capacità assunzionale,

come previsto dall’art. 1, commi 226 e 228, della l. n. 208/2015, ai fini del recupero delle

maggiori somme confluite indebitamente nel cd. Fondo per le risorse decentrate.

3. In particolare, il Comune di Collesalvetti, considerato quanto enunciato da

questa Sezione nella deliberazione n. 215/2023/PAR, adottata a seguito di una

precedente richiesta formulata dallo stesso ente, e più precisamente “Concretamente,

nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni, l’Ente determina il tetto di spesa annuale

destinato alle assunzioni rinunciando successivamente ad una quota parziale o totale della spesa

ammissibile al fine di recuperare risorse finanziarie nei limiti di quanto erogato impropriamente

in eccesso in anni precedenti, ripianando così i fondi per la contrattazione integrativa

decentrata costituiti in eccesso”, si interroga sulla compatibilità, con la suddetta

indicazione, delle operazioni contabili di seguito riportate:

1) Stanziamento assestato in bilancio dell'importo del fondo per la contrattazione

decentrata al netto del recupero di quanto erogato impropriamente in eccesso in

anni precedenti, per la quota annuale prevista;

2) Verifica della capacità assunzionale, come disciplinata dall'art. 33, co. 2, d.l. n.

34/2019, il quale prevede, più nello specifico, al secondo comma, che i comuni

possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato "in coerenza

con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva

per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,

3

non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia

demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,

considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione

(...)" e come successivamente declinato dal decreto attuativo 17 marzo 2020 della

Presidenza del consiglio dei ministri con l'individuazione dei valori soglia

differenziati per fasce demografiche;

3) In ipotesi di esito positivo della verifica di cui al punto 2, programmazione del

fabbisogno di personale annuale nell'ambito dell'approvazione del Piano Triennale

del fabbisogno e contestuale determinazione del budget di spesa annuale destinato

alle assunzioni con contemporanea idonea analisi di coerenza e sostenibilità tra

l'incremento della spesa di personale, così determinata, e il rispetto del valore

soglia della capacità assunzionale, richiamato al punto 2;

4) Esplicitazione formale della rinuncia ad una quota del budget di spesa determinato

nel Piano Triennale del Fabbisogno approvato, pari ad un importo ritenuto

discrezionalmente idoneo a recuperare in tutto o in parte (in funzione della

disponibilità di cui al punto 2) la quota annua di quanto impropriamente erogato

in eccesso in anni precedenti sui fondi per la contrattazione integrativa decentrata;

5) Utilizzo dell'importo di cui al punto 4 per reintegrare lo stanziamento annuale del

fondo per la contrattazione decentrata, appostato in bilancio al netto, così da

renderlo ulteriormente disponibile alla ripartizione tra i vari istituti contrattuali,

riportando lo stanziamento dello stesso ad un importo complessivo annuale al

lordo del recupero annuale previsto (quota parte o complessivamente in funzione

dell'ammontare disponibile a seguito delle verifiche di cui al punto 4 stesso).

L’ente istante, più dettagliatamente, specifica a titolo esemplificativo quanto

segue:

a) importo annuale del fondo per la contrattazione decentrata, correttamente

costituito a seguito di revisione dello stesso, pari ad euro 350.000,00. Importo

complessivo del recupero derivante dalle somme indebitamente erogate in eccesso a

valere sui fondi degli anni pregressi pari ad euro 250.000,00 (per un importo pro quota

annuale ripartito, per esemplificare, proporzionalmente in 5 annualità, pari ad €

50.000,00). Importo assestato in bilancio per il fondo per la contrattazione decentrata

pari ad euro 300.000,00 (euro 350.000,00 al netto della quota di recupero annuo pari a

euro 50.000,00), conseguente a contestuale verifica con esito positivo del rispetto di

quanto disciplinato al primo comma dell'art. 4 del citato d.l. n. 16/2014, che prevede

che la quota di recupero annuo non possa eccedere il 25% delle risorse destinate alla

contrattazione integrativa, al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione

dell'attività amministrativa dell'amministrazione interessata;

b) verifica della capacità assunzionale, come disciplinata dall'art. 33, co. 2, del d.l.

n. 34/2019 con esito virtuoso e determinazione del valore soglia per euro 3.950.000,00

pari al valore soglia della spesa complessiva teorica massima per tutto il personale

4

dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione determinabile

per l'Ente;

c) budget di spesa annuale destinato alle assunzioni pari ad euro 3.930.000,00,

come derivante dal Piano Triennale del fabbisogno di personale approvato (in

coerenza con il valore di cui al punto 5 con un ulteriore margine di spesa di euro

20.000,00 rispetto al valore soglia determinato al punto b));

d) rinuncia ad assunzioni di personale (previste nel Piano di cui al punto c) per

euro 30.000,00 (procedendo quindi ad incrementare le assunzioni di personale a tempo

indeterminato, nel rispetto del valore soglia, fino al raggiungimento di una spesa

complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione per un importo di euro 3.900.000,00);

e) utilizzo dell'importo pari ad euro 30.000,00, stanziato per le assunzioni ed

assoggettato a rinuncia, per ricostituire, tramite opportuna variazione di bilancio da

effettuarsi nei termini della contrattazione decentrata, l'importo del fondo della

contrattazione decentrata per euro 330.000,00 (euro 300.000,00 assestato al netto del

recupero + euro 30.000,00 reintegrato a seguito della rinuncia alla capacità

assunzionale di cui al punto d).

4. Tanto premesso, il Comune di Collesalvetti chiede a questa Sezione se la

declinazione operativo/contabile sopra esposta possa ritenersi legittima e coerente

con quanto previsto dall'art. 1, commi 226 e 228, della l. n. 208/2015, al fine di

compensare le maggiori somme confluite indebitamente nel "Fondo per le risorse

decentrate”, da recuperare tramite rinuncia alla capacità assunzionale, e se tale

impostazione tecnica possa essere considerata idonea a rappresentare correttamente

"l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa

adottate ai sensi del comma 221 (...) comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma

228" (art. 1, co. 226, l. n. 208/2015), posto che a beneficio del Fondo per la contrattazione

decentrata vadano a confluire risorse rappresentative della capacità assunzionale

disponibile, effettivamente stanziate per dare concreta attuazione al Piano Triennale

del fabbisogno del personale e non anche l'eventuale ulteriore capienza teorica della

stessa (nell'esempio euro 20.000,00), che però non trova specifica copertura nel bilancio

di previsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di pareri

da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre valutare in via preliminare i

profili di ammissibilità, con riferimento sia alla legittimazione dell’organo richiedente

(profilo soggettivo), sia all’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica,

così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie

della Corte dei conti (profilo oggettivo). Il legittimo esercizio della funzione consultiva

presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e

astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella

5

concreta attività gestionale dell’ente, ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli

procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri

organi magistratuali.

Nel caso di specie, la richiesta di parere del Comune di Collesalvetti deve

ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Di contro, è da ritenersi inammissibile dal punto di vista oggettivo.

Come esplicitato al punto 3 della premessa in fatto, questa Sezione ha già

espresso il proprio motivato avviso relativamente alla possibilità di recuperare

l’eccessiva impropria corresponsione di emolumenti accessori ai dipendenti,

attraverso una riduzione del previsto tetto di spesa per il personale.

Con la richiesta all’esame il Comune chiede un ulteriore avviso sulla procedura

contabile da seguire per poter effettuare corretamente la predetta operazione.

A tale scopo l’ente locale indica in dettaglio i capitoli di bilancio interessati, gli

importi di ciascuna voce di spesa l’ammontare delle eccedenze, i risultati dei calcoli

effettuati per determinare l’effettivo ammontare della rinuncia alla spesa di personale

già programmata.

Si tratta, all’evidenza, di richiesta di parere priva dei requisiti della generalità ed

astrattezza riferita, oltretutto, alla quantificazione di voci di spesa che questa Corte

non è in grado né è tenuta in questa sede a verificare.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

di Collesalvetti, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al

Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per

conoscenza, al Sindaco dell’ente richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 maggio 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Belsanti Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10 giugno 2024.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini

(firmato digitalmente)

Allegati
Testo atto (133.85 KB)
Data
Oggetto
Comune di Collesalvetti (LI) - Richiesta di parere formulata dal Sindaco che contiene un quesito concernente le corrette modalità operativo/contabili da attuare per usufruire della rinuncia alla capacità assunzionale, come previsto dall’art. 1, commi 226 e 228, della l. n. 208/2015, ai fini del recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel cd. Fondo per le risorse decentrate.
id
DhXOFnLcQsu3bbah0cKyHA
Anno
2024
Numero
128/2024/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
Torna su