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Deliberazione n. 207/2024/PAR
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA
composta dai magistrati:
Mario Nispi Landi Presidente
Francesco Belsanti Consigliere
Paolo Bertozzi Consigliere
Patrizia Impresa Consigliere
Rosaria Di Blasi Primo Referendario
Anna Peta Primo Referendario (relatore)
Matteo Lariccia Referendario
Nell’adunanza del 2 luglio 2024,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214
del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/6/2000, e successive
modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie, adottate nelle Adunanze
del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per
l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
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VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2006, che
ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione
consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.
54/CONTR/10;
VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n.
36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;
VISTA l’ordinanza n. 33/2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo
per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;
VISTA la richiesta di parere del Comune di Carrara, trasmessa con nota del
Consiglio delle Autonomie locali (prot. n. SEZ-CON-TOS-SC-TOS-2802/2024);
VISTA l’ordinanza n. 21/2024 con la quale il Presidente della Sezione regionale
di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;
UDITO il relatore, dott.ssa Anna Peta;
PREMESSO IN FATTO
1. Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali il Sindaco
del Comune di Carrara ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della
legge 5 giugno 2003, n. 131 in materia di incentivi per funzioni tecniche.
2. L’Ente istante richiama, in premessa, l’art. 38, comma 6, della legge regionale
Toscana n. 35 del 2015 e s.m.i. alla stregua del quale, secondo quanto riferito, “il
Comune provvede a prorogare le concessioni delle cave di marmo sulla base dell’impegno, da
parte dei concessionari, allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che
attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione,
sull’ambiente e sulle infrastrutture” (così, prot. n. SEZ-CON-TOS-SC-TOS-2802/2024). A
tal riguardo, il Comune rappresenta di avere stabilito i criteri per l’ammissione e la
presentazione dei progetti di interesse generale con il Regolamento per la concessione
degli agri marmiferi (deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 2020) e la
disciplina di attuazione dell’art. 21 (deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del
2021). Nel prosieguo della richiesta l’Ente riferisce che, in attuazione delle citate
norme, sono pervenuti e/o perverranno al Comune numerosi progetti riguardanti
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opere pubbliche, da realizzarsi sul territorio comunale a cura e spese del
concessionario.
L’Ente istante rappresenta altresì che i privati concessionari, proponenti i progetti, non
sono stazioni appaltanti qualificate e che, per tale ragione, è loro intenzione di
avvalersi, mediante la stipula di apposita convenzione, del Comune di Carrara (dotato
di qualificazione), sia per l'effettuazione delle procedure di gara sia per le restanti fasi
procedurali ed in particolare quelle relative alla verifica sull'esecuzione contrattuale,
ivi incluso il collaudo.
Tanto premesso, il Comune, richiamato il Regolamento per la disciplina, la
costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche (di cui all’art. 45 del
d.lgs. n. 36 del 2023), approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 460 del
2023, formula i seguenti quesiti: i) “se le funzioni tecniche che il Comune di Carrara, in
qualità di Stazione appaltante qualificata, si impegna, in ragione di apposita Convenzione, ad
effettuare per conto dei Soggetti Privati (Stazioni appaltanti non qualificate) sono incentivabili
ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e della regolamentazione comunale attuativa”; ii) in
particolare, “se è incentivabile la funzione tecnica della centrale di committenza (procedure di
gara) nella misura massima del 25% come previsto dall'art. 45, co. 8, e se sono altresì
incentivabili le ulteriori funzioni tecniche che si riportano di seguito: Responsabile Unico del
progetto e suoi collaboratori; Direzione dei lavori e rispettivi collaboratori; Collaudo tecnico
amministrativo ed eventualmente collaudo statico” (così, prot. n. SEZ-CON-TOS-SC-TOS-
2802/2024).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, ha innovato il sistema delle
funzioni tradizionalmente intestate alla Corte dei conti, consentendo a Regioni,
Comuni, Province e Città metropolitane di richiedere alla magistratura contabile
pareri in materia di contabilità pubblica.
La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali la possibilità di
rivolgersi alla Corte dei conti, quale organo professionalmente qualificato e neutrale,
per acquisire elementi interpretativi generali, tesi ad orientare ai parametri della
legittimità e del buon andamento le concrete scelte amministrative dell’Ente
richiedente. La facoltà attribuita agli enti territoriali non ha una portata generale, ma
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deve essere esercitata nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso
articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003; preliminarmente all’esame nel merito,
quindi, la Sezione è tenuta a verificare l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della
richiesta di parere.
2. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è
circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che
la tale funzione assume rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti
(cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG). La
legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire
sulla gestione finanziaria dell’Ente, deve essere riconosciuta all’organo
legislativamente investito della rappresentanza legale dell’Ente medesimo ed
individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel
Presidente della Provincia.
Nel caso di specie la richiesta trasmessa deve ritenersi ammissibile in quanto formulata
dal Sindaco del Comune di Carrara, soggetto legittimato a rappresentare l’Ente ex art.
50, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e trasmessa alla Corte per il tramite del
Consiglio delle Autonomie Locali, istituito nella Regione Toscana con l. r. n. 36 del
2000.
3. Sotto il profilo oggettivo, l’art. 7, comma 8, l. n. 131 del 2003, attribuisce agli enti
locali la facoltà di rivolgere richieste di pareri “in materia di contabilità pubblica”.
Il perimetro di cognizione è stato delineato dagli indirizzi adottati dalla Sezione delle
Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004, successivamente integrata e
modificata con la deliberazione del 10 marzo 2006, n. 5, e ulteriormente specificati dalle
Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54.
I predetti indirizzi hanno elaborato una nozione di contabilità pubblica autonoma
rispetto a quella più ampia riferibile ai giudizi di conto e di responsabilità;
nell’accezione strumentale all’attività consultiva la materia della contabilità pubblica
coincide con il sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e
patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, ricomprendendo in particolare la
disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione
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finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese,
l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.
Più in dettaglio, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno accolto una visione
dinamica della nozione di contabilità pubblica, “che sposta l’angolo visuale dal
tradizionale contesto della gestione di bilancio a quello inerente i relativi equilibri” (Sezioni
riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10). Ciò può legittimare
richieste di parere che sollecitino l’interpretazione di materie di per sé estranee, nel
loro nucleo originario, alla nozione stretta di contabilità. Le Sezioni Riunite in sede di
controllo hanno tuttavia chiarito che l’ampliamento della nozione di contabilità
pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche
questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione
all’interpretazione (anzi, “limitatamente all’interpretazione”) di quelle norme di
coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al
raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa (cfr. Sezioni
riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10; Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).
D’altra parte, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato la necessità di privilegiare
una nozione di contabilità pubblica tale da non investire ogni attività che, direttamente
o indirettamente, comporti una spesa e una conseguente fase contabile. La nozione di
contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva deve essere pertanto limitata
alla sola fase finanziaria degli interventi di settore (i bilanci e i relativi equilibri,
l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del
patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi
controlli), non potendo estendersi a qualsivoglia attività amministrativa avente effetti
finanziari. Ciò, infatti, determinerebbe una dilatazione dell’ambito oggettivo della
funzione consultiva, tale da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti organi di consulenza generale dell’amministrazione pubblica (cfr. Sezione delle
Autonomie, deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).
La Sezione delle Autonomie, inoltre, chiarisce che “la presenza di pronunce di organi
giurisdizionali di diversi ordini (omissis) può costituire un indicatore sintomatico
dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica”, in quanto “si tratta,
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evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque
preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono
essere risolte in diversa sede” (così, Sezione delle Autonomie, deliberazione n.
3/SEZAUT/2014/QMIG; cfr. anche Sezione delle Autonomie, deliberazioni n.
5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 24/SEZAUT/2019). La funzione consultiva di questa
Corte, infatti, non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti
amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o
di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non
conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione
(ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). Le pronunce in sede consultiva
della Corte dei conti, dunque, non possono interferire né sovrapporsi in alcun modo a
quelle degli organi giudiziari.
Oltre al rispetto dei confini della contabilità pubblica, la richiesta di parere, ai fini
dell’ammissibilità oggettiva, deve trattare ambiti e oggetti di portata generale,
prescindendo dai fatti gestionali concreti che necessariamente costituiscono
l’occasione del quesito. In tal senso, la richiesta deve attenere all’interpretazione di una
disposizione di significato controverso, inerente alla materia contabile e non deve
tradursi nella verifica di conformità a un parametro normativo di provvedimenti in
corso di adozione ovvero già adottati. Resta quindi escluso che l’attività consultiva
possa comportare un coinvolgimento diretto della Corte dei conti nelle concrete
attività gestionali dell’Ente; né la stessa funzione può interferire, in concreto, con le
attribuzioni di altri organi giurisdizionali (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni
n. 5/SEZAUT/2006, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).
3.1. Tutto ciò premesso, la richiesta può essere considerata ammissibile sotto il profilo
oggettivo, in quanto rientrante nel perimetro della contabilità pubblica. Il quesito,
infatti, concerne la corretta interpretazione della normativa in materia di contratti
pubblici e, più in dettaglio, la disciplina degli incentivi tecnici ex art. 45 del d.lgs. n. 36
del 2023; trattasi di un ambito settoriale nel quale è stato pacificamente riconosciuto
l’accesso alla funzione consultiva della Corte dei conti (ex multis, Sezione regionale di
controllo per la Toscana, deliberazione n. 196/2023/PAR).
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3.2. La richiesta, inoltre, pur muovendo dal quadro fattuale di riferimento, è formulata
in termini di generalità e astrattezza, tali per cui il parere della Sezione non
interferirebbe con scelte discrezionali della amministrazione istante. Per la sua
formulazione, inoltre, il parere richiesto non implica valutazioni di comportamenti
amministrativi connessi ad atti già adottati o a comportamenti espletati, suscettibili di
essere oggetto di indagine della Procura regionale o di giudizio innanzi alla Sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti o di contenzioso penale, civile o
amministrativo innanzi alla magistratura ordinaria o speciale. Esula, infatti, dal
presente parere ogni valutazione in merito agli aspetti di legittimità dell’assetto
amministrativo determinato dal rapporto concessorio e dalla relativa proroga di cui
alla l.r. n. 35 del 2015.
4. La favorevole valutazione preliminare sulla ammissibilità del quesito – esaminata
sotto gli esplicitati profili - consente di accedere all’analisi del merito della richiesta.
Quest’ultima, come già esposto in parte narrativa, attiene al perimetro applicativo
degli incentivi per funzioni tecniche in ipotesi di committenza delegata di cui all’art.
62 del d.lgs. n. 36 del 2023, da parte di “soggetti privati (Stazioni appaltanti non
qualificate)”.
4.1. Al fine di fornire riscontro ai quesiti formulati, occorre premettere che, nel quadro
del d.lgs. n. 36 del 2023 (d’ora in poi, anche, Codice dei contratti pubblici o Codice),
l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante è strutturato sulla base del sistema di
qualificazione. L’art. 63 del Codice, infatti, con l’intento di favorire l’accorpamento e
la riorganizzazione dei contraenti pubblici in chiave di miglioramento della relativa
capacità professionale (art. 1, comma 2, lett. c, della legge delega n. 78 del 2022),
subordina la capacità operativa delle stazioni appaltanti all’ottenimento, nell’ambito
dell’elenco tenuto dall’ANAC, di un livello di qualificazione adeguato al tipo di
procedura di acquisto da effettuare, da conseguirsi dando dimostrazione del possesso
di requisiti specifici nei tre ambiti procedurali in cui si articola l’attività contrattuale
della pubblica amministrazione: a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa
delle procedure; b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura; c) la
capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in
opera.
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4.2. In assenza di qualificazione, in base all’art. 62, comma 1, del Codice, le stazioni
appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti
diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, oltre che
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Per le
procedure di acquisto di importo superiore alle predette soglie, le stazioni appaltanti
non qualificate, in base al disposto dell’art. 62, comma 6, del Codice, hanno la
possibilità di ricorrere ad una centrale di committenza qualificata (lettera a) ovvero,
per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z),
dell’allegato I.1, anche ad altre stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui
all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c), ossia di secondo e terzo livello (cfr. anche
comma 11).
Parimenti, qualora non siano qualificate per l’esecuzione, possono ricorrere a una
stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti
aggregatori. Il successivo comma 9, dell’art. 62 del Codice, prevede che il ricorso alla
stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata debba essere
formalizzato mediante un accordo ex art. 30 del d. lgs. n. n. 267 del 2000 (d’ora in poi,
anche, Tuel), o ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241 del 1990, ovvero mediante altra
modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di
committenza.
La possibilità di ricorso a soggetti pubblici qualificati, da parte di stazioni appaltanti
non legittimate ad operare oltre determinate soglie contrattuali, trova riflesso anche
nella disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del Codice, su cui
vertono i quesiti formulati dal Comune di Carrara.
Infatti, nel caso specifico di delega ad una centrale di committenza (esplicitamente
definita dal Codice come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce
attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o
enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza, ex art. 1,
lett. i, all. I.1), il comma 8 dell’art. 45 del Codice prevede che le amministrazioni o gli
enti deleganti possono destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le
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risorse finanziarie (o parte di esse e, comunque, nel limite del 25 per cento
dell’incentivo di cui al comma 2) per l’incentivazione delle attività tecniche indicate
nell’allegato I.10 ai dipendenti della centrale di committenza stessa, in relazione alle
funzioni tecniche svolte.
4.3. Rispetto a questo quadro, con il primo quesito il Comune di Carrara chiede in
sostanza di sapere se il meccanismo di incentivazione per attività di committenza
delegata trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui ad avvalersi di una centrale di
committenza siano stazioni appaltanti non qualificate aventi natura di soggetti privati.
Al riguardo, occorre osservare che il dato letterale del richiamato comma 8 dell’art. 45
del Codice assume un perimetro molto ampio con riferimento al soggetto delegante,
utilizzando i termini di “amministrazione” e di “ente” che si avvale della centrale di
committenza.
Ad una lettura coerente con la prospettiva funzionale (cfr. Cons. St., sez. VI, sentenza
26/5/2015, n 2660) che permea il Codice e che emerge anche dalle definizioni “di
stazione appaltante” e di “ente concedente” (lettere a e b dell’art. 1, all. I.1), deve
ritenersi che, con tale duplice locuzione, il legislatore abbia inteso richiamare in via
generale tutte le ipotesi dei soggetti, pubblici e privati, tenuti, nella scelta del
contraente, al rispetto delle disposizioni codicistiche.
In disparte ogni valutazione sulla l. r. n. 35 del 2015 (ad esempio, art. 38, comma 6),
che fuoriesce dall’esercizio delle funzioni di questa Corte e quindi dal presente parere,
non emergono, in linea generale, elementi ostativi a considerare che il meccanismo di
incentivazione delle funzioni tecniche, svolte dai dipendenti della centrale di
committenza delegata, possa trovare applicazione anche nei casi in cui il ricorso a
quest’ultima provenga da una stazione appaltante non qualificata avente natura
privatistica, sempre nel rigoroso rispetto delle condizioni e nei limiti fissati dallo stesso
articolo 45 del Codice. Tale soluzione, peraltro, appare coerente con la ratio dell’istituto
degli incentivi per funzioni tecniche, la cui finalità, come esplicitato nella Relazione
illustrativa al nuovo Codice, “è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli
incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa
per mancato ricorso a professionisti esterni”. L’attenzione del legislatore è, quindi, rivolta
alla valorizzazione, anche economica, delle delicate funzioni tecniche associate alle
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procedure di procurement della PA, se svolte all’interno della stazione appaltante o, in
caso di delega da parte di quest’ultima, se svolte all’interno della centrale di
committenza, in contrapposizione all’opzione del relativo affidamento all’esterno; ciò
indipendentemente dalla veste giuridica formale del soggetto delegante.
Va da sé però che l’operatività del meccanismo di cui all’art. 45, comma 8, del Codice
richiede un attento scrutinio, rimesso al Comune, sulla riconducibilità del soggetto
privato nell’alveo della nozione “stazione appaltante”, ancorché non qualificata, e
dunque di “soggetto” validamente tenuto all’applicazione delle regole di evidenza
pubblica, statuite nel Codice. Parimenti, dovrà essere conseguentemente vagliata la
sussistenza dei presupposti che legittimano, in ossequio alle previsioni del Codice, il
ricorso, da parte di tali soggetti, alla centrale di committenza. È d’uopo, infatti,
sottolineare che le norme in materia di incentivi alle funzioni tecniche, essendo
disposizioni onerose, devono trovare applicazione esclusivamente entro i confini
legislativamente delineati dalla norma, non essendo l’art. 45, comma 8, del Codice,
suscettibile di estensione analogica in omaggio al principio di legalità ex art. 23 Cost.
e non potendosi la sua attuazione tradurre in una ingiustificata attribuzione
patrimoniale.
4.4. Quanto al secondo quesito, lo stesso attiene alle tipologie di attività incentivabili
nell’ipotesi di committenza delegata ex art. 45, comma 8, del Codice. Al riguardo, il
Collegio ritiene che anche in tale fattispecie trovi conferma il principio di tassatività
delle funzioni che possono beneficiare dell’incentivo, al pari di quanto previsto per le
procedure di acquisto direttamente gestite dalla stazione appaltante con proprio
personale interno. Milita in tale direzione sia il richiamo diretto, nel comma 8 dell’art.
45, alle risorse finanziarie e all’incentivo di cui al comma 2 e, conseguentemente, alla
sua limitazione alle attività elencate nell’allegato I.10, sia la circostanza che le forme di
incentivazione per funzioni tecniche “costituiscono eccezioni al generale principio della
onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le
attività espressamente e tassativamente previste dalla legge” (Sezione regionale di controllo
per la Puglia, deliberazioni n. 9/2018/QMIG, n. 5/2017/PAR e n. 108/2017/PAR).
Orbene, per quanto di rilievo ai fini del quesito del Comune di Carrara, va richiamato
che l’elenco dell’allegato I.10 annovera tra le attività tecniche incentivabili: quelle
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legate alla predisposizione dei documenti di gara, quella di responsabile unico del
progetto di collaborazione all'attività di quest’ultimo, quella di direzione dei lavori e
del relativo ufficio, nonché quella di collaudo tecnico-amministrativo ed
eventualmente di collaudo statico, ove necessario.
la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla
richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Carrara con la nota in epigrafe indicata,
rende il parere nelle considerazioni suesposte.
DISPONE
la trasmissione della deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al
Sindaco del Comune di Carrara.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024.
Il Relatore
Il Presidente
Anna Peta
(firmato digitalmente)
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 5 luglio 2024.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)
