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Deliberazione n. 16/2025/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI Presidente

Giampiero Maria GALLO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere (relatore)

Paolo BERTOZZI Consigliere

Rosaria DI BLASI Primo Referendario

Anna PETA Primo Referendario

Lucia MARRA Referendario

Matteo LARICCIA Referendario

Nell’adunanza del 16 gennaio 2025,

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del

12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze del

27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha precisato

i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle

Sezioni territoriali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n. 36/2000,

istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

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VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra

Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna

adunanza;

UDITO il relatore, Cons. Francesco Belsanti;

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota n. 32336 del 18 dicembre 2024, trasmessa tramite PEC ed acquisita al

protocollo della Sezione in pari data, al n. 8064, il Sindaco del Comune di Agliana (PT) ha

formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131.

2. La menzionata richiesta contiene un quesito concernente la necessità, o meno, di

attivare, in una determinata fattispecie, la procedura di riconoscimento del debito fuori

bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

3. L’ente, in particolare, premette che il Tribunale di Pistoia - con sentenza del 25

settembre 2024 (allegata in atti), pronunciata all’esito di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo (allegato in atti), emesso in favore dell’amministrazione comunale - ha condannato

il Comune di Agliana alla restituzione della somma versata in via provvisoria dalla società Elfi

S.r.l., in virtù del provvedimento (nella richiesta si parla di decreto, in realtà trattasi di

ordinanza ex art. 648 c.p.c.) del 2 novembre 2023, con il quale lo stesso Tribunale aveva

ordinato alla società di pagare, in attesa della definizione del giudizio di opposizione, la

somma oggetto di ingiunzione a favore del Comune. Nel merito del giudizio di opposizione

promosso dalla società Elfi S.r.l., il Tribunale di Pistoia, sulla scorta di una recente pronuncia

della Cassazione, ha ritenuto che la somma dovuta a titolo di conguaglio della indennità di

esproprio, a suo tempo versata dal Comune, non è da considerarsi propter rem, sicché l’obbligo

di pagare il conguaglio “ricade direttamente sul primo lottizzante mentre i terzi successivi acquirenti

del lotto (come la Elfi srl ) non si fanno carico del debito pendente sul lotto a meno che non ve ne sia

espressa menzione nella convenzione di lottizzazione o nel rogito di vendita al terzo”. Con la citata

sentenza del 25 settembre 2024, il Tribunale di Pistoia ha accolto l’opposizione promossa dalla

società Elfi S.r.l., condannando il Comune alla restituzione di quanto corrisposto

provvisoriamente a suo favore dalla società stessa, in esecuzione del provvedimento del 2

novembre 2023.

4. Tutto ciò premesso, il Sindaco del Comune di Agliana interroga la Sezione in ordine

alla necessità di attivare, nel caso di specie, la procedura del riconoscimento del debito fuori

bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL o se, viceversa, sia possibile procedere con la

restituzione dell’importo in esame, mediante l’adozione di un apposito provvedimento

dirigenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di pareri da

esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre valutare in via preliminare i profili di

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ammissibilità, con riferimento sia alla legittimazione dell’organo richiedente (profilo

soggettivo), sia all’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel

tempo perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti

(profilo oggettivo). Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la

richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, sì da escludere che la

Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente,

ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo

per interferire con le attività di altri organi magistratuali.

Tanto premesso, sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie, la richiesta di parere del

Comune di Agliana deve ritenersi ammissibile in quanto l’istanza di parere è stata formulata

dal Sindaco, quale legale rappresentate dell’Ente sebbene non inviata tramite il Consiglio delle

Autonomie Locali. La Sezione, al riguardo, ritiene tale adempimento non vincolante per

l’ammissibilità della richiesta di parere, condividendo le conclusioni di altre Sezioni circa la

necessità di valorizzare “l’adempimento sostanziale della trasmissione da parte dell’organo di vertice

dell’amministrazione comunale, atteso che la formula dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 (“possono

essere formulate, di norma, dal Consiglio delle autonomie locali, se istituito”) non prevede una

condizione rigida e imprescindibile di ricevibilità dell’istanza dal Consiglio medesimo”(Sezione

Controllo Veneto, deliberazione n. 2/2025).

Il quesito appare, poi ammissibile sotto il profilo oggettivo riguardando la corretta

interpretazione di norme di contabilità pubblica e, nello specifico, quelle riguardanti il

riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Venendo al merito del quesito, il Comune chiede di sapere se, nella fattispecie descritta

in fatto, sia necessario attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi

dell’art. 194 del TUEL o se, viceversa, sia possibile procedere con la restituzione dell’importo

oggetto del contenzioso mediante l’adozione di un apposito provvedimento dirigenziale.

La Sezione ritiene che, nel caso di specie, vada adottata la procedura prevista dall’art.

194 del TUEL. Sul punto, infatti, si è pronunciata la Sezione delle Autonomie che, nel risolvere

il contrasto interpretativo sorto tra più Sezioni territoriali, con la deliberazione

n.27/2019/QMIG, ha stabilito il principio di diritto secondo cui “il pagamento di un debito fuori

bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte

del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”. E la Sezione non rinviene

motivi per discostarsi da questo principio.

Difatti, se da una parte in caso di pronuncia giurisdizionale viene meno qualsiasi

discrezionalità in capo all’organo competente sulla legittimità del debito (essendo stabilito da

un giudice an e quantum), permane, però la necessità di ricondurre al sistema di bilancio una

spesa maturata fuori dalle ordinarie procedure contabili essendo l’obbligazione

giuridicamente perfezionata tra le parti ma senza l’intervento dell’ente locale. Ciò anche

quando, come nel caso di specie, le risorse sono già presenti in bilancio (in realtà tale aspetto

lo si intuisce dalla richiesta di parere) e, pertanto, il debito trova già copertura e conseguente

salvaguardia degli equilibri di bilancio (ed in ogni caso resta ferma la verifica circa la reale

sussistenza e consistenza delle somme accantonate nel bilancio dell’ente).

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Inoltre, la procedura di cui all’art. 194 cit. consente di accertare le cause che hanno

generato l’obbligo e le eventuali responsabilità. A ciò si aggiunga l’obbligo previsto dall’art.

23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di trasmissione dei provvedimenti di

riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui

all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (dunque, enti locali compresi) agli organi

di controllo e alla competente procura della Corte dei conti.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di

controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Agliana, con la

nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al Presidente

del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco

dell’ente richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

Il Relatore Il Presidente
f.to Francesco Belsanti f.to Mario Nispi Landi

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2025.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Cristina Baldini

Allegati
Testo atto (110.42 KB)
Data
Oggetto
Comune di Agliana (PT) - Richiesta di parere formulata dal sindaco che contiene un quesito concernente la necessità, o meno, di attivare, in una determinata fattispecie, la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
id
uiSFJ3ppR1OKro5VXZzfVA
Anno
2025
Numero
16/2025/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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