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Deliberazione n. 16/2025/PAR
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA
composta dai magistrati:
Mario NISPI LANDI Presidente
Giampiero Maria GALLO Consigliere
Francesco BELSANTI Consigliere (relatore)
Paolo BERTOZZI Consigliere
Rosaria DI BLASI Primo Referendario
Anna PETA Primo Referendario
Lucia MARRA Referendario
Matteo LARICCIA Referendario
Nell’adunanza del 16 gennaio 2025,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del
12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze del
27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha precisato
i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle
Sezioni territoriali;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n. 36/2000,
istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;
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VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle
autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra
Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna
adunanza;
UDITO il relatore, Cons. Francesco Belsanti;
PREMESSO IN FATTO
1. Con nota n. 32336 del 18 dicembre 2024, trasmessa tramite PEC ed acquisita al
protocollo della Sezione in pari data, al n. 8064, il Sindaco del Comune di Agliana (PT) ha
formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131.
2. La menzionata richiesta contiene un quesito concernente la necessità, o meno, di
attivare, in una determinata fattispecie, la procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
3. L’ente, in particolare, premette che il Tribunale di Pistoia - con sentenza del 25
settembre 2024 (allegata in atti), pronunciata all’esito di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo (allegato in atti), emesso in favore dell’amministrazione comunale - ha condannato
il Comune di Agliana alla restituzione della somma versata in via provvisoria dalla società Elfi
S.r.l., in virtù del provvedimento (nella richiesta si parla di decreto, in realtà trattasi di
ordinanza ex art. 648 c.p.c.) del 2 novembre 2023, con il quale lo stesso Tribunale aveva
ordinato alla società di pagare, in attesa della definizione del giudizio di opposizione, la
somma oggetto di ingiunzione a favore del Comune. Nel merito del giudizio di opposizione
promosso dalla società Elfi S.r.l., il Tribunale di Pistoia, sulla scorta di una recente pronuncia
della Cassazione, ha ritenuto che la somma dovuta a titolo di conguaglio della indennità di
esproprio, a suo tempo versata dal Comune, non è da considerarsi propter rem, sicché l’obbligo
di pagare il conguaglio “ricade direttamente sul primo lottizzante mentre i terzi successivi acquirenti
del lotto (come la Elfi srl ) non si fanno carico del debito pendente sul lotto a meno che non ve ne sia
espressa menzione nella convenzione di lottizzazione o nel rogito di vendita al terzo”. Con la citata
sentenza del 25 settembre 2024, il Tribunale di Pistoia ha accolto l’opposizione promossa dalla
società Elfi S.r.l., condannando il Comune alla restituzione di quanto corrisposto
provvisoriamente a suo favore dalla società stessa, in esecuzione del provvedimento del 2
novembre 2023.
4. Tutto ciò premesso, il Sindaco del Comune di Agliana interroga la Sezione in ordine
alla necessità di attivare, nel caso di specie, la procedura del riconoscimento del debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL o se, viceversa, sia possibile procedere con la
restituzione dell’importo in esame, mediante l’adozione di un apposito provvedimento
dirigenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di pareri da
esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre valutare in via preliminare i profili di
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ammissibilità, con riferimento sia alla legittimazione dell’organo richiedente (profilo
soggettivo), sia all’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel
tempo perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti
(profilo oggettivo). Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la
richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, sì da escludere che la
Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente,
ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo
per interferire con le attività di altri organi magistratuali.
Tanto premesso, sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie, la richiesta di parere del
Comune di Agliana deve ritenersi ammissibile in quanto l’istanza di parere è stata formulata
dal Sindaco, quale legale rappresentate dell’Ente sebbene non inviata tramite il Consiglio delle
Autonomie Locali. La Sezione, al riguardo, ritiene tale adempimento non vincolante per
l’ammissibilità della richiesta di parere, condividendo le conclusioni di altre Sezioni circa la
necessità di valorizzare “l’adempimento sostanziale della trasmissione da parte dell’organo di vertice
dell’amministrazione comunale, atteso che la formula dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 (“possono
essere formulate, di norma, dal Consiglio delle autonomie locali, se istituito”) non prevede una
condizione rigida e imprescindibile di ricevibilità dell’istanza dal Consiglio medesimo”(Sezione
Controllo Veneto, deliberazione n. 2/2025).
Il quesito appare, poi ammissibile sotto il profilo oggettivo riguardando la corretta
interpretazione di norme di contabilità pubblica e, nello specifico, quelle riguardanti il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Venendo al merito del quesito, il Comune chiede di sapere se, nella fattispecie descritta
in fatto, sia necessario attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194 del TUEL o se, viceversa, sia possibile procedere con la restituzione dell’importo
oggetto del contenzioso mediante l’adozione di un apposito provvedimento dirigenziale.
La Sezione ritiene che, nel caso di specie, vada adottata la procedura prevista dall’art.
194 del TUEL. Sul punto, infatti, si è pronunciata la Sezione delle Autonomie che, nel risolvere
il contrasto interpretativo sorto tra più Sezioni territoriali, con la deliberazione
n.27/2019/QMIG, ha stabilito il principio di diritto secondo cui “il pagamento di un debito fuori
bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte
del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”. E la Sezione non rinviene
motivi per discostarsi da questo principio.
Difatti, se da una parte in caso di pronuncia giurisdizionale viene meno qualsiasi
discrezionalità in capo all’organo competente sulla legittimità del debito (essendo stabilito da
un giudice an e quantum), permane, però la necessità di ricondurre al sistema di bilancio una
spesa maturata fuori dalle ordinarie procedure contabili essendo l’obbligazione
giuridicamente perfezionata tra le parti ma senza l’intervento dell’ente locale. Ciò anche
quando, come nel caso di specie, le risorse sono già presenti in bilancio (in realtà tale aspetto
lo si intuisce dalla richiesta di parere) e, pertanto, il debito trova già copertura e conseguente
salvaguardia degli equilibri di bilancio (ed in ogni caso resta ferma la verifica circa la reale
sussistenza e consistenza delle somme accantonate nel bilancio dell’ente).
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Inoltre, la procedura di cui all’art. 194 cit. consente di accertare le cause che hanno
generato l’obbligo e le eventuali responsabilità. A ciò si aggiunga l’obbligo previsto dall’art.
23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di trasmissione dei provvedimenti di
riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (dunque, enti locali compresi) agli organi
di controllo e alla competente procura della Corte dei conti.
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di
controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Agliana, con la
nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al Presidente
del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco
dell’ente richiedente.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Relatore Il Presidente
f.to Francesco Belsanti f.to Mario Nispi Landi
Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2025.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Cristina Baldini
