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Parole chiave: Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 Art. 5, n. 3 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di annullamento del volo – Esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria in caso di circostanze eccezionali – Attuazione, da parte del vettore aereo, di tutte le misure del caso per ovviare a circostanze eccezionali – Pianificazione di risorse, in tempo utile, al fine di poter garantire il volo dopo che sono venute meno siffatte circostanze
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