sentenza della Corte di giustizia europea del 16 luglio 2015, causa C-95/14

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Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Articoli da 34 TFUE a 36 TFUE – Misure di effetto equivalente – Direttiva 94/11/CE – Articoli 3 e 5 – Armonizzazione esauriente – Divieto di ostacolare il commercio delle calzature conformi alle disposizioni in materia di etichettatura della direttiva 94/11 – Normativa nazionale che impone l’indicazione del paese d’origine sull’etichetta di prodotti trasformati all’estero e che utilizza l’espressione in lingua italiana “pelle” – Articoli messi in libera pratica

Ultimo aggiornamento: 03/04/2026

Inviato da f.consumi il 3 Aprile 2026
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