sentenza della Corte di giustizia europea 21 maggio 2015, causa C-65/14

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Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 11, punti 2 e 4 – Dipendente pubblica messa in aspettativa per motivi personali al fine di occupare un impiego in qualità di dipendente privata – Rifiuto di versarle un’indennità di maternità in quanto, come dipendente privata, non ha maturato il periodo contributivo minimo che dà diritto a talune prestazioni sociali

Ultimo aggiornamento: 03/04/2026

Inviato da f.consumi il 3 Aprile 2026
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