sentenza della Corte di giustizia europea 14 luglio 2016, causa C-335/15

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Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 119 del Trattato CE (divenuto articolo 141 CE) – Direttiva 75/117/CEE – Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Articolo 1 – Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 11, punti 2, lettera b), e 3 – Normativa nazionale che prevede per i magistrati ordinari un’indennità in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività professionale – Assenza di diritto a detta indennità, in capo a una magistrata ordinaria, per i periodi di congedo di maternità obbligatorio anteriori al 1° gennaio 2005

Ultimo aggiornamento: 03/04/2026

Inviato da f.consumi il 3 Aprile 2026
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