sentenza della Corte di giustizia europea del 2 marzo 2017, causa C-568/15

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Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 21 – Comunicazione telefonica – Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso – Divieto di applicare una tariffa superiore alla tariffa di base – Nozione di “tariffa di base”

Ultimo aggiornamento: 03/04/2026

Inviato da f.consumi il 3 Aprile 2026
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