Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Prelievi operati sui redditi patrimoniali di un residente francese iscritto al regime di sicurezza sociale svizzero – Prelievi destinati al finanziamento di due prestazioni gestite dalla Cassa nazionale francese di solidarietà per l’autonomia – Nesso diretto e sufficientemente rilevante con determinati settori della sicurezza sociale – Nozione di “prestazione di sicurezza sociale” – Valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente – Considerazione delle risorse del richiedente ai fini del calcolo dell’importo delle prestazioni
