sentenza della Corte di giustizia europea 16 luglio 2020, causa C-686/18

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Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articoli 63 e seguenti TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articoli 107 e seguenti TFUE – Aiuti di Stato – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 6, paragrafo 4 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 – Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti – Normativa nazionale che impone una soglia di attivo alle banche popolari costituite in forma di società cooperative e consente di limitare il diritto al rimborso delle azioni dei soci recedenti

Ultimo aggiornamento: 03/04/2026

Inviato da f.consumi il 3 Aprile 2026
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