Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 26, paragrafo 2, lettera a) – Indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti – Omissione che può indurre in errore il consumatore – Articolo 38, paragrafo 1 – Materie espressamente armonizzate – Articolo 39, paragrafo 2 – Adozione di disposizioni nazionali che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di tipi o categorie specifiche di alimenti – Presupposti – Esistenza di un nesso comprovato tra una o più qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza – Nozioni di “nesso comprovato” e di “qualità” – Elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni – Disposizione nazionale che prevede l’indicazione obbligatoria dell’origine nazionale, europea o extra-europea del latte
