sentenza della Corte di giustizia europea 22 aprile 2021, causa C-826/19

Data
Descrizione

Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 6 – Volo ritardato – Articolo 8, paragrafo 3 – Dirottamento di un volo verso un altro aeroporto che serve la stessa città o regione – Nozione di “cancellazione” – Circostanze eccezionali – Compensazione dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo – Obbligo di presa in carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo effettivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione

Ultimo aggiornamento: 03/04/2026

Inviato da f.consumi il 3 Aprile 2026
Torna su