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Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2, lettera l) – Articolo 5, paragrafo 1 – Cambiamento dell’orario di partenza di un volo – Partenza rinviata di circa tre ore – Informazione ai passeggeri nove giorni prima della partenza – Nozioni di “cancellazione del volo” e di “ritardo”
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