Parole Chiave: Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Regolamento (CEE) n. 1430/79 – Dazi doganali riscossi in violazione del diritto dell’Unione – Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma – Condizioni per il rimborso d’ufficio – Constatazione del carattere indebito della riscossione di tali dazi prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione degli stessi – Constatazione che implica la conoscenza, da parte delle autorità doganali nazionali, dell’identità degli operatori interessati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuno di essi – Obbligo, per tali autorità, di adottare le misure necessarie e appropriate al fine di ottenere le informazioni necessarie per effettuare un rimborso del genere.
Causa C-206/24.
