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Parole chiave: Rinvio pregiudiziale - Mercati degli strumenti finanziari - Direttiva 2004/39/CE - Articolo 52, paragrafo 2 - Azione intentata nell'interesse dei consumatori - Organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori - Legittimazione ad agire per difendere gli interessi individuali dei loro membri - Perdita della legittimazione ad agire in caso di investimenti in prodotti finanziari di grande valore economico - Esonero dalle spese giudiziarie e dall'obbligo di farsi carico delle spese sostenute dalla controparte - Autonomia procedurale - Principio di effettività.
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