La Regione, secondo quanto stabilisce il capo III della legge regionale 46 del 2013, sostiene anche economicamente lo svolgimento di processi partecipativi locali, che abbiano un oggetto definito e circoscritto e che si svolgano con una durata massima di sei mesi. Metodi e strumenti devono assicurare la massima inclusività, in modo che tutti i punti di vista abbiano possibilità di espressione.
Spetta all’Autorità regionale la valutazione e l’ammissione dei progetti presentati, sulla base di una serie di condizioni e requisiti. In particolare, sull’oggetto in questione non devono essere state prese decisioni definitive. L’ente competente in materia dichiara, all’inizio del processo, di impegnarsi a tenere in considerazione l’esito del processo partecipativo o, in ogni caso, a motivare adeguatamente e pubblicamente le ragioni del mancato o parziale accoglimento dei risultati.
Soggetti
Possono presentare un progetto di processo partecipativo:
a) Enti locali singoli o associati, imprese, associazioni e cittadini, con un determinato numero di firme, definito dalla legge sulla base di diverse soglie demografiche;
b) Istituti scolastici: in questo caso, non occorrono firme, ma una deliberazione degli organi collegiali.
Presentazione di una domanda
La procedura distingue tra una richiesta iniziale e la presentazione di un progetto partecipativo vero e proprio. Nella fase iniziale, i proponenti presentano una domanda preliminare e l’Autorità ne valuta la rilevanza, discutendone gli aspetti metodologici e organizzativi. Solo dopo l’accoglimento della domanda e la determinazione dell’entità del sostegno finanziario, il proponente procede a una più definita e compiuta elaborazione del progetto.
La legge indica una serie di requisiti e di criteri di priorità per l’ammissione al sostegno regionale: definizione dell’oggetto, fase dell’iter politico-decisionale in cui ci si trova, tempi e regole, inclusione, pari opportunità. L’Autorità ha definito anche alcune linee guida per la presentazione delle richieste di contributo. In particolare, è importante che i costi del processo partecipativo non siano sproporzionati rispetto ai costi dell’oggetto del processo; inoltre, l’ente locale che propone un processo partecipativo ha l’obbligo di precisare i tempi previsti e le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione degli interventi.
Per la presentazione delle domande, sono previste tre scadenze nel corso dell’anno: 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre. Per i progetti presentati dalle scuole sono previsti tempi e scadenze specifiche (art.19 L.R. 46/13). La domanda va redatta utilizzando l’apposita modulistica.
