Del. n. 189/2014/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Gaetano D’AURIA presidente
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere, relatore
Laura D’AMBROSIO consigliere

nell’adunanza del 14 ottobre 2014;
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento n.14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Emilia Trisciuoglio;

PREMESSO
1 - Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 14960/1.13.9 del 25 agosto 2014, pervenuta in data 4 settembre 2014, la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Suvereto, con cui si chiede di chiarire:
1) l’applicabilità al Consorzio Unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta, in liquidazione, dell’art. 1, c. 47, della l. n. 311/2004, che consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazioni di assunzioni di personale, al fine di valutare, ai fini della neutralità della spesa di personale, la richiesta di trasferimento per mobilità volontaria, a seguito di pubblicazione del bando ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, di n. 2 dipendenti del Consorzio;
2) l’ambito di applicazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3/1957 che vieta la reformatio in peius del trattamento economico fondamentale del personale dipendente, stante il maggiore trattamento retributivo riconosciuto dall’ente di provenienza al personale del Consorzio richiedente la mobilità;
CONSIDERATO
Secondo consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo della legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo per l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, va osservato che l’attività consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di cui all’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, come evidenziato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con pronunzia resa in sede di nomofilachia contabile (del. n. 54/contr/2010), a conferma dell’orientamento già assunto dalla Sezione Autonomie (del. n. 5 del 17 febbraio 2006), si svolge in relazione alla sola materia della “contabilità pubblica”, non già in un ambito di consulenza di portata generale, e che, se pure la nozione di contabilità pubblica debba essere intesa in senso dinamico e quindi riconducibile anche alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, alla sana gestione e agli equilibri di bilancio, non può ritenersi che in essa rientri “qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria”. La nozione di contabilità pubblica deve, infatti, assumere “un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”. Inoltre oggetto di richiesta di parere possono essere solo le questioni che richiedono un esame generale e astratto e non valutazioni su casi specifici che possono determinare una ingerenza della Corte nell’amministrazione attiva dell’Ente.
Nella specie, i quesiti prospettati non possono essere considerati ammissibili dal punto di vista oggettivo perché, nel rappresentare una fattispecie concreta, vertono, l’uno, sulla verifica di assoggettabilità di un ente in liquidazione al regime di limitazioni previsto dall’art. 1, comma 47, l. n. 131/2004 per consentire la mobilità intercompartimentale del personale (argomento sul quale si è espresso in fattispecie simili il Dipartimento della funzione pubblica, competente per la citata verifica); l’altro sulle modalità operative di applicazione di una norma del testo unico sul pubblico impiego, oltretutto abrogata dalla l. n. 147/2013; argomenti, entrambi, non riconducibili alla nozione di contabilità pubblica, come sopra definita. Né il comune richiedente prospetta elementi in base ai quali possa essere comunque apprezzata l’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica.
***
Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Suvereto, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 14960/1.13.9 del 25 agosto 2014, pervenuta in data 4 settembre 2014.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Suvereto.

Firenze, 14 ottobre 2014.

Il relatore Il presidente
f.to Emilia Trisciuoglio f.to Gaetano D’Auria

Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
4

Allegati
Testo atto (47.92 KB)
Data
Oggetto
Comune di SUVERETO - richiesta di parere
id
DEpT7hAYRjWZEFlxgN2kKw
Anno
2014
Numero
189/2014/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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