Del. n. 191/2014/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai signori magistrati:
Gaetano D’AURIA presidente
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere, relatore
nell’adunanza del 14 ottobre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Laura d’Ambrosio;
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, in data 13 marzo 2014, la nota prot. n. 5201/1.13.9 con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere del comune di Collesalvetti.
Il comune chiede:
1) Se, per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal sindaco e dagli assessori, possa essere applicato il regolamento dell’Ente o debba ritenersi applicabile il solo d.m. 4 agosto 2011 (che disciplina le spese di missione per il personale degli enti locali), richiamato dall’art. 84, comma 1, Tuel;
2) Se, ai sensi dell’art. 84, del comma 3, Tuel, possa essere applicato il regolamento dell’ente per quanto riguarda le modalità di rimborso spese di viaggio sostenute per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, o se debba essere applicata esclusivamente la disciplina di cui al citato decreto ministeriale;
3) Come debba essere interpretato il riferimento alla “necessaria presenza presso gli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate” esemplificando, in particolare, casi come la presenza per incontrare gli elettori o per partecipare a gruppi di lavoro.
Preliminarmente, si ritiene che i quesiti siano ammissibili da un punto di vista soggettivo.
Da un punto di vista oggettivo, invece, si reputano ammissibili solo i quesiti 1 e 2, posto che il quesito n. 3 attiene all’individuazione dei casi specifici di applicazione della norma; individuazione che rientra nella potestà regolamentare dell’ente e che, comunque, non può essere qualificata come questione a carattere generale, né come questione rientrante nella materia della contabilità pubblica.
Al fine del sistematico inquadramento della questione oggetto della richiesta di parere, si ricorda che gli interventi legislativi recenti, ad esempio in tema di spese di missione, sono sempre volti, da un lato, al contenimento delle spesa pubblica e, dall’altro, alla eliminazione di forme di privilegio non giustificabili alla luce di specifiche esigenze connesse alle attività istituzionali proprie delle cariche pubbliche; attività il cui compenso deve essere ritenuto, in linea di massima, omnicomprensivo.
Nel merito, appare opportuno richiamare il dettato normativo di riferimento che disciplina l’istituto giuridico delle “missioni” ed il conseguente “rimborso delle spese di viaggio” ai sensi dell’art. 84 TUEL, come da ultimo modificato dalle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 5 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. La citata modifica ha soppresso l’inciso “nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese”, facendo residuare, in favore degli amministratori in trasferta fuori dal capoluogo comunale per motivi istituzionali, il rimborso soltanto delle spese di viaggio effettivamente sostenute e previa presentazione della relativa documentazione giustificativa. La disciplina è applicabile sia per quanto riguarda le missioni fuori del comune sia per gli amministratori che, avendo la residenza altrove, si recano in comune per la partecipazione all’attività istituzionale.
L’attuale formulazione dell’art. 84 Tuel dispone quindi che: “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
In applicazione di tale normativa, così come modificata, è stato emanato il d. m. del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2011, il quale stabilisce che agli amministratori che si recano, per ragioni inerenti il loro mandato, in missione fuori del capoluogo comunale sono rimborsabili soltanto le spese di viaggio effettivamente sostenute, purché adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa, e comunque nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, non essendo più previsto un riferimento al rimborso forfettario a seguito dell’abrogazione legislativa.
Si rammenta che il termine “amministratori” comprende tutti gli organi politici dell’ente compresi i consiglieri, il sindaco e i componenti della giunta (cfr. art. 77 Tuel).
In virtù del rinvio di cui al citato art. 2, del d.m. 4 agosto 2011, anche per gli amministratori pubblici è previsto il rimborso delle spese di viaggio sulla base della medesima disciplina prevista per i dirigenti degli enti locali. Non è, invece, più applicabile il regolamento interno dell’ente.
****
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Collesalvetti, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota del 13 marzo 2014, prot. n. 5201/1.13.9.
Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, nonché al Sindaco del comune di Collesalvetti e al Presidente del Consiglio comunale.
Firenze, 14 ottobre 2014
L’estensore Il presidente
f.to Laura d’Ambrosio f.to Gaetano D’Auria
Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
4
