Del. n. 8/2014/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere, relatore

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO nella camera di consiglio del 2014 il relatore, Cons. Marco Boncompagni;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 21081/1.13.9 del 12 dicembre 2013 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Cecina, avente ad oggetto l’ambito applicativo del divieto di cui all’art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della corrispondente spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi. In particolare, si chiede di conoscere, stante l’esclusione dal limite indicato degli acquisti di mobili ed arredi destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, se tali tipologie di spesa afferenti l’ambito scolastico vadano o meno considerate al fine del computo della spesa sostenuta in media negli esercizi 2010 e 2011.

CONSIDERATO

La richiesta di parere è ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, essendo stata correttamente formulata dal Sindaco del comune interessato e inviata alla Corte per il tramite del Consiglio delle autonomie, sia sotto il profilo oggettivo, essendo inerente a una problematica – la spesa per il personale – che indiscutibilmente attiene alla materia della contabilità pubblica.
Nel merito, l’art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, successivamente modificato dall’art. 18, comma 8 sexies, del d. l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, prevede che: “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti”.
La misura di contenimento dei costi per l’acquisto di mobili e arredi è stata, dunque, esclusa per “l’uso scolastico e dei servizi all’infanzia” ad opera del d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013, sull’evidente considerazione del valore sociale attribuito alla spesa per tali tipologie di beni qualora abbiano finalità di carattere scolastico. La Sezione ritiene che una lettura coerente del dettato normativo, in virtù dell’esclusione espressa delle menzionate spese dal divieto di cui all’art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comporti, quale conseguenza, la loro esclusione dal computo della spesa sostenuta in media negli esercizi 2010 e 2011 per gli acquisti effettuati nel biennio considerato.

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Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Cecina, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 21081/1.13.9 del 12 dicembre 2013.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio del Comune di Cecina.

Firenze, 27 marzo 2014

L’estensore Il presidente
f.to Marco BONCOMPAGNI f.to Gaetano D’AURIA

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI

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Allegati
Testo atto (42.99 KB)
Data
Oggetto
Comune di Cecina (LI) - Richiesta di parere avente ad oggetto l¿ambito applicativo del divieto di cui all¿art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della corrispondente spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l¿acquisto di mobili e arredi.
id
Bb7k9PLLRH-wGXa-TEprJQ
Anno
2014
Numero
8/2014/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 15 Agosto 2025
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