Del. n. 183/2014/PAR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Maria Annunziata RUCIRETA presidente f.f.
Paolo PELUFFO consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 9 ottobre 2014;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Paolo Peluffo;
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 1906/1.13.9 del 28 gennaio 2014 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Montecarlo, avente ad oggetto la spesa di personale ed i limiti assunzionali di un comune con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti.
Si chiede, in primo luogo, di conoscere l’ambito applicativo dell’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall’art. 14, comma 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui prevede che gli enti, nei quali la spesa di personale è inferiore al 50% delle spese correnti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. In particolare, si chiede di sapere se tale disposizione si applica al comune richiedente alla luce di quanto disposto dalle SSRR della Corte dei conti, con deliberazione n. 3/2011, che escludevano l’applicazione di tale disposizione per i comuni piccoli.
In secondo luogo, si chiede di sapere se il citato vincolo di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 rientri tra quei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente al rispetto dei quali l’articolo 4, comma 6, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, subordina la possibilità di trasformare dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Relativamente ad entrambi i quesiti, la richiesta di parere è ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, essendo stata correttamente formulata dal Sindaco del Comune interessato e inviata alla Corte per il tramite del Consiglio delle autonomie, sia sotto il profilo oggettivo, essendo inerente ad una problematica – la spesa per il personale – che attiene alla materia della contabilità pubblica.
Nel merito, nelle more dell’istruttoria per la risoluzione del quesito proposto, l’art. 76, co. 7 del d.l. n. 112/2008 citato in premessa, è stato abrogato dall’art. 3, co. 5 del d.l. 24 giugno 2014, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 che recita: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”
Con l’abrogazione dell’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, all’ente richiedente si applica la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 (oltre che la disposizione dell’art. 1, comma 557 della l. n. 296/2006) in tema di turn over, in quanto ente sottoposto al patto di stabilità.
Del resto la delibera n. 3/2011 delle Sezioni riunite, nel dirimere il contrasto tra le disposizioni di cui al comma 562 (turn over uno ad uno per gli enti non sottoposti al patto di stabilità) e all’abrogato comma 7 dell’art. 76 del d.l. 112/2008 citato (turn over nel limite della spesa corrispondente al 20 per cento, poi 40 per cento, della spesa del personale cessato l’anno precedente), aveva precisato che “per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permane la disciplina disposta dall’art. 1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, mentre la novella recata dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (che ha modificato il comma 7 dell’art. 76 più volte citato) si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti”.
Ne discendeva che, essendo il Comune di Montecarlo sottoposto alle regole del patto di stabilità, non poteva dirsi esclusa nei suoi confronti l’applicazione, nel suo complesso, dell’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, ora abrogato, non risultando tale norma in contrasto con quanto disposto dal comma 557 dell’articolo unico della l. 27 dicembre 2006, n. 296, norma applicabile al comune richiedente.
Ancor di più, oggi, non vi è alcun dubbio sulla sottoposizione dell’ente richiedente alla norma di cui all’art. 3, comma 5 del d.l. n. 90/2014, che espressamente si rivolge agli enti sottoposti al patto di stabilità interno, tra i quali rientra l’ente richiedente per espressa previsione dell’art. 31, comma 1, l. 12 novembre 2011, n. 183[footnoteRef:1]. [1: La norma recita: “Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”.]
Quanto al secondo quesito, occorre ricordare che l’articolo 4, comma 6, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, consente alle amministrazioni pubbliche, nell’ottica di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, “di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, l. 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, l. 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando”.
La norma precisa che l’indizione di tali bandi e le conseguenti assunzioni sono subordinate al rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall'esterno, nonché “dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente”.
In tali vincoli assunzionali doveva ricondursi senz’altro l’abrogato art. 76, comma 7, d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, e vi rientra oggi l’art. 3, comma 5 del d.l. n. 90/2014, dal momento che la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato consentita dalla legge costituisce a tutti gli effetti una nuova assunzione, per espressa previsione della medesima norma di cui al d.l. 101/2013.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Montecarlo, trasmessa con nota prot. 1906/1.13.9 del 28 gennaio 2014 per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio del Comune di Montecarlo.
Firenze, 9 ottobre 2014
L’estensore Il presidente f.f.
f.to Paolo Peluffo f.to Maria Annunziata Rucireta
Depositata in segreteria il 9 ottobre 2014
p. Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Antonella Innocenti
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