Del. n. 249/2014/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere, relatore
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere

nell’adunanza del 19 novembre 2014;
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento n.14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Emilia Trisciuoglio;

PREMESSO

1 - Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 1.13.9 del 29 aprile 2014, la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Livorno sulla corretta applicazione dell’art. 7, comma 15, del Codice della strada.
In particolare il sindaco rappresenta che il Comune nei parcheggi con sosta a pagamento rileva le infrazioni alla sosta applicando l’art. 7, comma 15, C.d.S., che così recita “Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione” sia nel caso di mancato pagamento del ticket, sia nel caso di prolungamento della sosta oltre l’orario previsto nel ticket pagato. Tale comportamento, sottolinea il Sindaco, trova conforto sia nella giurisprudenza della Corte di cassazione sia in quella della Corte dei conti. In contrasto con tale orientamento si è, invece, espresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in un parere del 22 marzo 2010, con il quale afferma che in caso di prolungamento della sosta oltre l’orario pagato non si dà luogo a sanzione per violazione della sosta, ma solo ad un’azione di recupero per le somme non corrisposte. Alla luce di questo contrasto, il sindaco di Livorno, anche per evitare profili di responsabilità erariale, chiede chiarimenti a questa Sezione sulla corretta applicazione dell’art. 7 comma 15, del codice della strada in caso di prolungamento della sosta, oltre l’orario previsto nel ticket pagato.

CONSIDERATO

Secondo i consolidati orientamenti della Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo della legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo per l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, va osservato che l’attività consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di cui all’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, come evidenziato dalle Sezioni riunite di questa Corte, con pronunzia resa in sede di nomofilachia contabile (del. n. 54/contr/2010), a conferma dell’orientamento già assunto dalla Sezione delle autonomie (del. n. 5 del 17 febbraio 2006), si svolge in relazione alla sola materia della “contabilità pubblica”, e non già in un ambito di consulenza di portata generale, e che, se pure la nozione di contabilità pubblica debba essere intesa in senso dinamico e quindi riconducibile anche alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, alla sana gestione e agli equilibri di bilancio, non può interpretarsi in modo che in essa rientri “qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria“.
La nozione di contabilità pubblica deve assumere, pertanto, “un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”, nel quadro degli specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, oggetto di richiesta di parere possono essere solo le questioni che richiedono un esame generale e astratto e non valutazioni su comportamenti che possono determinare una ingerenza della Corte nell’amministrazione attiva dell’Ente e interferire con le funzioni assegnate ad altre magistrature.
Per quanto sopra evidenziato, sotto il profilo oggettivo il quesito prospettato è da ritenere inammissibile, in quanto verte su una materia - la corretta applicazione di una norma sanzionatoria in materia di circolazione stradale - estranea al concetto di contabilità pubblica, propria della funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti, tanto più che sulla sua portata si sono espressi altri giudici.

***

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Livorno, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n./1.13.9 del 29 aprile 2014.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Livorno.

Firenze, 19 novembre 2014.

Il relatore Il presidente
f.to Emilia Trisciuoglio f.to Gaetano D’Auria

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

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Allegati
Testo atto (50.92 KB)
Data
Oggetto
Comune di Livorno - Richiesta di parere del Sindaco sulla corretta applicazione dell¿art. 7, comma 15, del Codice della strada
id
F6OGddQXSAiCFk_W3QuSrg
Anno
2014
Numero
249/2014/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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