Del. n. 264/2014/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere, relatore
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura d’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 3 dicembre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Siena in data 4 marzo 2014, prot. n. 13341, inoltrata dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota del 13 marzo 2014, prot. n. 5202/1.13.9;
UDITO il relatore, consigliere Paolo Peluffo;
PREMESSO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali ha formulato a questa Sezione una richiesta di parere proposta, ai sensi dell’art.7 comma 8 della legge 5 giugno 2003 n.131, dal Sindaco del Comune di Siena, in ordine alla possibilità dell’ente di costituire una fondazione di partecipazione per la valorizzazione e gestione del complesso museale “Santa Maria della Scala”, di proprietà comunale.
CONSIDERATO
Occorre verificare, preliminarmente, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.
Con riguardo all’ambito di legittimazione soggettiva, la richiesta risulta correttamente inoltrata, in quanto formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50 Tuel, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.
Viceversa, in relazione alla ricorrenza del presupposto oggettivo, si impongono una serie di considerazioni.
In primo luogo, occorre osservare come, alla luce del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’art. 7 l. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgano, in favore degli enti locali, una funzione consultiva generalizzata, bensì, al contrario, circoscritta alla materia della contabilità pubblica, in vista degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica e della sana gestione finanziaria.
In quest’ottica, risulta dirimente, per quanto qui interessa, l’abrogazione, ad opera dell’art. 1, comma 562, lett. a), della L. 27 dicembre 2013 n. 147, con effetti dal 1° gennaio 2014, della norma di cui al comma 6 dell’art. 9 (“Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi”) del d.l. n. 95/2012.
Pertanto, la disposizione di cui sopra, collocata all’interno di un corpus apertamente diretto ad introdurre vincoli di finanza pubblica, è venuta meno, senza che risulti una successiva reintroduzione nell’ordinamento di una norma di analogo contenuto.
La creazione da parte degli enti locali di organismi strumentali per l’esercizio di “funzioni fondamentali” e “funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione”, tra cui certamente rientra anche una fondazione di partecipazione operante nel settore cultura, non è, quindi, attualmente interessata da alcun divieto in un’ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa.
Se ne evince come l’oggetto del quesito proposto rilevi esclusivamente sotto il profilo delle scelte gestionali rimesse alla discrezionalità dell’ente, che, pur se tali da determinare ricadute economiche, non sono ricomprese nella nozione di contabilità pubblica, così come delineata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella deliberazione del 17 novembre 2010 n. 54.
Risulta vieppiù inammissibile una richiesta di parere che comporti valutazione di casi o atti gestionali specifici, con indebita ingerenza della Corte nella funzione di amministrazione attiva.
A questo proposito occorre sottolineare come la questione prospettata dal Comune di Siena abbia ad oggetto un caso concreto, dal quale non appare possibile astrarre una fattispecie generale, stanti le peculiari considerazioni, svolte dall’Amministrazione proponente, circa la necessità di creare un nuovo modello di gestione del complesso museale senza intaccare le funzioni di indirizzo e controllo del Comune, anche in considerazione delle criticità emerse nella vigenza del precedente modulo gestorio.
Un simile quesito, invero, sembra mirare al rilascio di una sorta di consenso preventivo all’operazione in questione, all’esito di una valutazione che esula dalle competenze della Corte e che si colloca propriamente nell’alveo della potestà organizzativa dell’ente.
Pertanto, la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo, con preclusione della disamina nel merito.
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Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Siena con nota del 4 marzo 2014, prot. n. 13341.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Toscana, al Sindaco del Comune di Siena ed al Presidente del relativo Consiglio, nonché al Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
Firenze, 3 dicembre 2014
Il relatore Il presidente
f.to Paolo Peluffo f.to Gaetano D’Auria
Depositata in Segreteria l’11 dicembre 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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