Del
Del. n. 2/2015/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere, relatore
Emilia TRISCIUOGLIO Consigliere
Laura D’AMBROSIO Consigliere
nell’adunanza del 17 dicembre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, Cost.;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale di controllo, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Camaiore, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota 24 settembre 2014, prot. n. 25121/1.13.9;
UDITO il relatore, consigliere Paolo Peluffo;
PREMESSO
1. Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Camaiore chiede se le spese per linee adsl ad uso amministrativo degli istituti comprensivi e dei singoli plessi scolastici rientrino tra quelle gravanti sull’ente locale ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. 11 gennaio 1996, n. 23 (“Norme per l'edilizia scolastica”), con particolare riferimento agli oneri per l’installazione degli impianti e al pagamento dei relativi canoni.
AMMISSIBILITÀ
2. La richiesta di parere, inoltrata ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, presenta i requisiti di ammissibilità, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo.
Sotto il profilo soggettivo, essa è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Camaiore, vale a dire dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50 Tuel, ed è stata presentata tramite il Consiglio delle autonomie.
Sotto il profilo oggettivo, va considerato che l’art. 3, comma 1, della citata l. n. 23/1996 ha individuato gli enti locali competenti per la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Esso ha previsto, in particolare, che sono a carico dei Comuni gli interventi in favore degli edifici da destinare a scuole materne, elementari e medie, mentre spettano alle Province quelli per gli edifici da destinare “a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali”. Il comma 2 dello stesso art. 3 ha disposto che, “in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i Comuni e le Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”.
Tale disposizione, cui specificamente si riferisce la richiesta di parere, individua, pertanto, la responsabilità dei Comuni e delle Province in ordine all’assunzione degli oneri di spesa per il funzionamento delle scuole.
Di conseguenza, la richiesta di parere investe, con evidenti caratteristiche di generalità e astrattezza, l’esatta portata di una disposizione rientrante nella materia della contabilità pubblica.
MERITO
3. L’art. 159 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), ha elencato testualmente gli oneri in materia scolastica a carico dei Comuni: “Spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria”.
L’art. 107 dello stesso decreto ha previsto, inoltre, che “la manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del Comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del Comune il personale di custodia. Gli oneri per l’attrezzatura, l’arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l’arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei Comuni per essere utilizzati unicamente secondo l’originaria destinazione”.
Infine, l’art. 190, in tema di gestione e manutenzione degli edifici scolastici, ha specificato che i Comuni sono tenuti a fornire, “oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi”.
Mentre, dunque, le prime due disposizioni (l’art. 159 e l’art. 107 d.lgs. n. 297/1994) si riferiscono, piuttosto genericamente, agli oneri per provvedere ai “servizi” e alle “spese normali di gestione”, l’art. 190 cit. espressamente prevede l’obbligo dei Comuni di sostenere le spese per “il telefono” e, cioè, per la fornitura del servizio telefonico, nel quale deve intendersi oggi compreso l’accesso alla rete Internet mediante la tecnologia adsl.
L'art. 3 della successiva l. n. 23/1996, nel confermare l’onere dei Comuni “per le utenze telefoniche”, ha poi introdotto, rispetto alla precedente elencazione tassativa, una più lata categoria di “spese varie di ufficio” a carico dei Comuni e delle Province, per gli istituti di rispettiva competenza. In tal modo, il legislatore ha inteso riferirsi a tutte quelle voci di spesa che corrispondono ai costi ordinari di funzionamento di una scuola, fra i quali vanno annoverati gli oneri, come quelli concernenti il servizio telefonico, nel senso più sopra esposto, per il corretto svolgimento dell’attività di supporto alla didattica.
La giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, è, del resto, concorde nel ritenere, pur da diversi punti di vista, che rientrano fra le spese d’ufficio poste a carico degli enti locali tutte le spese – fra le quali non possono mancare quelle per i servizi telefonici – necessarie ad assicurare il normale funzionamento delle scuole (Cons. Stato, ad. gen., 25 ottobre 1978, n. 1527/77; Cons. Stato, par. 25 settembre 1996, n. 1784) e che la citata l. n. 23/1996 fa gravare sui comuni – per quanto qui interessa – gli oneri, fra i quali quelli relativi alle utenze telefoniche, attinenti all’effettivo uso degli edifici scolastici (Cass., sez. trib., 1 settembre 2004, n. 17617).
In conclusione, stante la formulazione dell'art. 3, comma 2, della l. n. 23/1996, la Sezione ritiene che le spese per l’installazione e l’esercizio, negli uffici amministrativi degli istituti scolastici, della linea adsl di accesso alla rete Internet debbano considerarsi a carico degli enti locali, sia che vengano reputate rientranti nel novero delle spese per le “utenze telefoniche”, sia che vengano annoverate tra le suddette “spese varie d’ufficio”.
Spetterà ai responsabili degli uffici, secondo la disciplina vigente, la vigilanza sul corretto ed economico uso dell’accesso alla rete.
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Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Camaiore, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota 24 settembre 2014, prot. n. 25121/1.13.9.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, al Sindaco del Comune di Camaiore ed al Presidente del relativo Consiglio, nonché al Presidente della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.
Firenze, li 17 dicembre 2014.
Il relatore Il presidente
f.to Paolo Peluffo f.to Gaetano D’Auria
Depositata in Segreteria il 7 gennaio 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
