Del

Del. n. 3/2015/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere, relatore
Emilia TRISCIUOGLIO Consigliere
Laura D’AMBROSIO Consigliere

nell’adunanza del 17 dicembre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, Cost.;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale di controllo, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Villa Collemandina, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota 29 luglio 2014, prot. n. 13986/1.13.9;
UDITO il relatore, consigliere Paolo Peluffo;

PREMESSO

1. Il Comune di Villa Collemandina richiede parere in ordine alla possibilità di procedere all’acquisto di un terreno per la realizzazione di un parco giochi, utilizzando un contributo, vincolato a tal fine, erogato da una fondazione bancaria.

AMMISSIBILITÀ

2. La richiesta risulta ammissibile sia nel suo profilo soggettivo, essendo stata inoltrata per mezzo del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana dal rappresentante dell’ente, sia nel suo profilo oggettivo, vertendo sull’interpretazione dell’art. 12, comma 1-quater, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), come modificato dall’art. 1, comma 138, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), vale a dire di una disposizione contenuta in un corpus normativo espressamente riguardante misure di contenimento della spesa pubblica.

MERITO

3. La disposizione di cui il Comune chiede l’interpretazione dispone che “Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti”.
Come accennato, la disposizione è parte di un intervento normativo finalizzato al contenimento della spesa pubblica, nell’ambito di norme che, all’interno del citato d.l. n. 98/2011, compongono il Capo II, intestato “Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche”, del Titolo I, “Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate”.
Uno degli strumenti di contenimento della spesa previsti dal d.l. n. 98 è costituito, per quanto qui interessa, dal divieto di stipulare contratti per acquisti immobiliari, nell’evidente intento di evitare l’impiego di denaro pubblico per incrementare il patrimonio, salve le ipotesi eccezionali espressamente contemplate dal legislatore.
Peraltro, il riferimento al divieto di nuovi acquisti va inteso non già nel senso di ricomprendere qualsivoglia contratto ricadente nella categoria di quelli che, in base alla disciplina civilistica, identificano il trasferimento della proprietà di un immobile verso il corrispettivo di un prezzo, bensì, considerate le descritte finalità del divieto, nel senso di annoverare i soli contratti attivi che determinano un onere di spesa a carico dell’ente.
Riscontro indiretto di questo assunto è dato dall’interpretazione autentica della norma in oggetto, resa dal legislatore con l’art. 10-bis d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, secondo cui, “il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all’art. 12, comma 1-quater, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, non si applica […] alle permute a parità di prezzo”, atteso che tali operazioni – pur dando luogo ad alienazioni di beni sotto forma di “reciproco trasferimento della proprietà […] da un contraente all’altro” (art. 1552 cod. civ.) – non incrementano né intaccano il patrimonio dell’ente, inteso nella sua globalità.
Ciò significa che la situazione prospettata dal Comune di Villa Collemandina – pur se in astratto risulta riconducibile a una compravendita e, pertanto, al tipo contrattuale che si caratterizza per lo scambio di cosa contro prezzo – non configura alcun onere a carico dell’amministrazione locale e, pertanto, non incorre nel divieto di cui all’art. 12, comma 1-quater, citato. Per il Comune, infatti, l’utilizzo di fondi erogati da un soggetto terzo, espressamente vincolati all’acquisizione di uno specifico bene in vista della realizzazione di uno scopo precisamente definito, fa sì che non si determini alcun impiego di risorse provenienti dall’ente e che esso potrebbe destinare, in ipotesi, ad altre finalità.
A tal proposito, sia questa Sezione (delib. nn. 9/2011 e 177/2012) e la Sezione della autonomie (da ultimo, del. 3 ottobre 2014, n. 21), in tema di limiti alla spesa di personale, sia le Sezioni riunite della Corte dei conti (delib. in sede nomofilattica n. 7/2011), hanno più volte espresso il principio in base al quale le disposizioni di legge che impongono limitazioni alla spesa degli enti locali non si applicano alle spese degli enti che non siano finanziate a carico dei loro bilanci, ma che siano interamente a carico, ad esempio, di fondi comunitari o, come nel caso di specie, di privati.
* * *

Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Villa Collemandina, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota 29 luglio 2014, prot. n. 13986/1.13.9.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, al Sindaco del Comune di Villa Collemandina e al Presidente del relativo Consiglio, nonché al Presidente della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Firenze, li 17 dicembre 2014.

Il relatore Il presidente
f.to Paolo Peluffo f.to Gaetano D’Auria

Depositata in Segreteria il 7 gennaio 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (45.95 KB)
Data
Oggetto
Comune di Villa Collemandina richiede parere in ordine alla possibilità di procedere all¿acquisto di un terreno per la realizzazione di un parco giochi, utilizzando un contributo, vincolato a tal fine, erogato da una fondazione bancaria.
id
d-ka_k8QQMKqIVvRFZf7Rg
Anno
2015
Numero
3/2015/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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