Del. n. 4/2015/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 3 dicembre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, Cost.;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata l. n. 131 del 2003;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Pietrasanta, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 14597/1.13.9 del 6 agosto 2014;
UDITO il relatore, consigliere Paolo Peluffo;
Il Sindaco del Comune di Pietrasanta, tramite il Consiglio delle autonomie locali, ha inoltrato a questa Sezione regionale di controllo richiesta di parere ex art. 7 l. 5 giugno 2003, n. 131, in ordine alla sussistenza o meno, in capo all’ente locale, dell’obbligo avente ad oggetto il pagamento degli oneri economici inerenti alla stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli avvocati legati al Comune da rapporto di lavoro subordinato.
La norma di cui è chiesta l’interpretazione è l’art. 12, comma 1, della l. 31 dicembre 2012, n. 247, il cui primo periodo prevede che “L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti”.
I profili di dubbio avanzati dal Comune riguardano, in primo luogo, l’operatività stessa della suddetta disposizione, a fronte della mancata approvazione del Decreto del Ministero della giustizia recante la disciplina di dettaglio, e, in secondo luogo, la rimborsabilità o meno ai dipendenti, aventi tale qualifica, delle spese sostenute per la stipulazione in proprio del contratto.
CONSIDERATO
In via preliminare, è necessario procedere all’accertamento circa la ricorrenza dei presupposti legittimanti la proposizione del parere, a livello sia soggettivo che oggettivo.
In ordine al requisito soggettivo, esso risulta pacificamente sussistente, stante la proposizione della richiesta ad opera del Sindaco del Comune, soggetto in capo al quale, ex art. 50 T.U.E.L., è ricondotta la rappresentanza dell’ente.
Diversamente è a dirsi in relazione al profilo oggettivo.
Com’è noto, ogni quesito deve poter essere ricondotto, sotto forma di fattispecie astratta, esclusivamente alla materia della contabilità pubblica in senso tecnico, posto che, se così non fosse, l’ammissibilità di questioni inerenti a qualsiasi attività amministrativa in grado di determinare riflessi economici o finanziari sull’ente comporterebbe un ampliamento tale della funzione consultiva da rendere le Sezioni regionali di controllo organi di consulenza generale.
Nella specie, pur quando la situazione prospettata fosse tale da determinare un esborso da parte dell’ente e ben potrebbe apprezzarsi nei suoi profili di astrattezza, così soddisfacendo il carattere di universalità, non altrettanto può dirsi per ciò che concerne l’essenza stessa del quesito.
Questo, infatti, non rientra nella materia della contabilità pubblica, né in quella del coordinamento della finanza pubblica, vertendo sull’interpretazione di una norma contenuta nella nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (l. n. 247/2012 cit.); disciplina che, oltre ad apportare una serie di innovazioni alla professione in termini di doveri e deontologia, prescrive, per tutti gli avvocati, la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile. La titolarità del relativo onere economico costituisce, pertanto, oggetto di una questione inerente all’esercizio della professione forense e, semmai, alla disciplina del rapporto di lavoro fra l’ente locale e gli avvocati suoi dipendenti. Di conseguenza, la questione esula dalla competenza di questa Corte.
Questa impostazione è confermata dalla Sezione delle autonomie, (del. 27 aprile 2004, che ha circoscritto, in particolare, l’ambito oggettivo della funzione in quanto riferito all’ “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”.
Con deliberazione 17 febbraio 2006, n. 5, la stessa Sezione ha meglio precisato come la nozione di contabilità pubblica faccia riferimento ad attività stricto sensu contabili, che, sebbene non circoscritte esclusivamente alla tenuta delle scritture ed alla normativa in tema di acquisizione delle entrate e all’erogazione delle spese, nondimeno non potrebbero investire qualsiasi attività degli enti in grado di cagionare effetti di natura finanziaria o patrimoniale.
Conclusivamente, la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo, con preclusione della disamina nel merito.
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Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Pietrasanta con nota prot. n. 14597/1.13.9 del 6 agosto 2014.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, al Sindaco del Comune di Pietrasanta ed al Presidente del relativo Consiglio, nonché al Presidente della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.
Firenze, 3 dicembre 2014
Il relatore Il presidente
f.to Paolo Peluffo f.to Gaetano D’Auria
Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
