Del. n. 6/2015/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai signori magistrati:
Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI consigliere

nell’adunanza del 15 gennaio 2015,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Laura d’Ambrosio;
PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. 29 aprile 2014, prot. 7664 – una richiesta di parere, formulata dal Presidente dell’Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve.
La richiesta riguarda l’applicabilità delle disposizioni sul contenimento della spesa del personale, con specifico riferimento al divieto di dare applicazione agli aumenti economici previsti dalla contrattazione (d.lgs. 78 del 2010, art. 9, comma 17), a personale per il quale si applica il CCNL per gli addetti al sistema idraulico-forestale-idraulico agraria ed il Contratto collettivo regionale.

CONSIDERATO

La richiesta di parere è ammissibile, sotto il profilo soggettivo, essendo stata trasmessa del Consiglio delle autonomie in applicazione della citata convenzione che, pur nel silenzio della legge, estende alle Unioni di comuni la possibilità di inoltrare pareri alla Sezione regionale di controllo.
Il quesito è inoltre, ammissibile da un punto di visto oggettivo in quanto riferibile, in via generale, alla materia della contabilità pubblica ed, in particolare, all’applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa del personale.
Nel merito, occorre ricordare che la disposizione citata nella richiesta di parere (art. 9, comma 17, d.lgs. 78/2010) riguarda il divieto di dare corso agli adeguamenti economici contrattualmente previsti per il personale di cui all’art. 2, comma 2 del d.lgs. 165/2001 ed il personale di cui all’art. 3 del medesimo decreto.
Nello specifico, l'art.9, comma 4 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che “I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati”. Dette disposizioni hanno condizionato la discrezionalità decisionale della parte datoriale pubblica (UNCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) che ha sottoscritto il CCNL Addetti lavori sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ed i relativi contratti regionali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori forestali in carico alle Comunità Montane e quindi alle Regioni ed agli altri enti locali.
La Sezione ha già affermato in passato (cfr. delibera n. 190/2011/PAR) che per il personale agricolo-forestale, trovano applicazione le disposizioni in ordine al trattamento economico di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 78/2010. Ciò in ragione del fatto che non sussistono motivazioni tali da esonerare tale tipologia di personale, ancorché appartenente a specifiche categorie destinatarie di appositi contratti collettivi, dall’obbligo di riduzione della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Si ricorda, infatti, che il personale di cui al CCNL citato lavora soltanto per amministrazioni pubbliche, siano esse province, comuni o comunità montane. Del resto, nella stessa richiesta di parere si afferma che tale personale è “dipendente” dell’amministrazione richiedente.

* * *
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Presidente dell’Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve.
Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Presidente dell’Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve.

Firenze, 15 gennaio 2015

L’estensore Il presidente
f.to Laura d’Ambrosio f.to Gaetano D’Auria

Depositata in Segreteria il 21 gennaio 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

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Allegati
Testo atto (45.79 KB)
Data
Oggetto
Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve - richiesta di parere riguardante l¿applicabilità delle disposizioni sul contenimento della spesa del personale, con specifico riferimento al divieto di dare applicazione agli aumenti economici previsti dalla contrattazione (d.lgs. 78 del 2010, art. 9, comma 17), a personale per il quale si applica il CCNL per gli addetti al sistema idraulico-forestale-idraulico agraria ed il Contratto collettivo regionale.
id
h57IyBsKTOmiSGry6g2yPA
Anno
2015
Numero
6/2015/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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