Del. n. 11/2015/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI consigliere

nell’adunanza del 26 febbraio 2015;
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Emilia Trisciuoglio;

PREMESSO

1.- Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 31686/1.13.9, dell’11 dicembre 2014, pervenuta il 24 dicembre 2014, una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi. La richiesta ha ad oggetto la corretta applicazione dell’art. 90, comma 3-bis, del Tuel e la possibilità di corrispondere al personale non laureato, alla luce del citato comma, introdotto dall’art. 11, comma 4, del d.l. n.90/2014, convertito dalla l. n. 114/2014, la retribuzione corrispondente a quella del personale inquadrato nella categoria D del CCNL del comparto regioni ed enti locali, il quale, invece, richiede, per tale inquadramento, il possesso del diploma di laurea. Il rappresentante dell’ente, nell’esporre il quesito, si richiama alla giurisprudenza contabile, anche recente, che ha affermato la responsabilità per danno erariale degli amministratori che hanno inquadrato nella categoria D personale non in possesso di laurea e dichiara che l’amministrazione comunale, “al fine di evitare il prodursi di un eventuale danno erariale, con deliberazione della giunta comunale n. 59 del 3/12/2014”, ha prudenzialmente sospeso al personale interessato, non in possesso dell’adeguato titolo di studio, l’erogazione degli emolumenti corrispondenti alla categoria D, già disposta, in relazione alla complessità delle funzioni assegnate, con precedente atto, in attesa di chiarimenti applicativi da parte della magistratura contabile.

CONSIDERATO

2.- La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, va osservato che l’attività consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di cui all’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, come evidenziato dalle Sezioni riunite di questa Corte, con pronunzia resa in sede di nomofilachia contabile (del. n. 54/2010), a conferma dell’orientamento già assunto dalla Sezione autonomie (del. n. 5 /2006), si svolge in relazione alla sola materia della “contabilità pubblica”, e non già in un ambito di consulenza di portata generale, e che, se pure la nozione di contabilità pubblica debba essere intesa in senso dinamico, e quindi riconducibile anche alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, alla sana gestione e agli equilibri di bilancio, non può interpretarsi in modo che in essa rientri “qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria“. La nozione di contabilità pubblica deve assumere, pertanto, “un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”, nel quadro degli specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica.
L’attività consultiva della Corte, inoltre, deve riguardare questioni di rilevanza generale, da valutare in astratto; non deve avere ad oggetto concreti atti di gestione dell’ente, né tantomeno implicare valutazioni su comportamenti o atti già adottati, per evitare un’ingerenza o compartecipazione della Corte nella concreta attività amministrativa dell’ente, incompatibile con la propria posizione di terzietà e indipendenza e ogni interferenza con le funzioni giurisdizionali intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature.

3.- Il quesito, come prospettato, è inammissibile dal punto di vista oggettivo perché riguarda la valutazione di atti amministrativi già assunti e solo sospesi in via cautelativa. L’attività consultiva della Corte, quindi, si ingerirebbe nell’attività amministrativa e gestionale dell’ente, e ciò, come detto, è incompatibile con le sue funzioni.

4.- Ad ogni modo, sul piano meramente interpretativo, reputa la Sezione che la nuova formulazione dell’art. 90, comma 3-bis, del TUEL, si limita a specificare che, per il personale assunto negli uffici di staff, l’eventuale parametrazione al trattamento economico dirigenziale, ove prevista nel contratto individuale, in conformità al regolamento degli uffici e servizi, anche in deroga al possesso del titolo di studio (laurea), non comporta la possibilità di svolgere funzioni gestionali. Non par dubbio, in proposito, che, essendo il trattamento economico dirigenziale strutturalmente connesso all’esercizio di funzioni dirigenziali, l’attribuzione di tale trattamento a personale sfornito di laurea debba, appunto, essere, con riguardo agli uffici di supporto alla direzione politica, espressamente consentita dal regolamento dell’ente sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. In altri termini, la scelta fiduciaria del personale da assumere ex art. 90 Tuel, per il quale non è richiesto, per legge, alcun particolare titolo di studio, non arriva a consentire che il contratto individuale disponga diversamente da quanto il regolamento dell’ente è tenuto a prevedere al riguardo. E’ il regolamento, infatti, la fonte normativa per l’istituzione degli uffici di staff e in esso devono essere esplicitati sia le specifiche condizioni che legittimano l’eventuale impiego, nelle posizioni di maggiore responsabilità all’interno degli uffici di supporto, di personale privo di laurea, sia l’obbligo di motivare, nel provvedimento di incarico, la congruenza tra la qualificazione professionale posseduta dal soggetto prescelto e la posizione funzionale attribuita, con il correlato trattamento retributivo.

***
Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 31686/1.13.9 dell’11 dicembre 2014.
Copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e al Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi.
Firenze, 26 febbraio 2015

Il relatore Il presidente
f.to Emilia Trisciuoglio f.to Gaetano D’Auria

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (54.23 KB)
Data
Oggetto
Comune di CASTiGLION FIBOCCHI - Richiesta di parere in materia di personale (Inammissibilità)
id
X_uai-7VSwuo_PqChtGM5A
Anno
2015
Numero
11/2015/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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