Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 9 aprile 2015,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata l. n. 131 del 2003;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Cutigliano (PT) con nota prot. n. 1113 del 7 febbraio 2015, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 3132/1.13.9 dell’11 febbraio 2015;
UDITO il relatore, cons. Maria Annunziata Rucireta;
PREMESSO
Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Cutigliano, premesso di aver fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui agli artt. 243-bis ss. del Tuel, e di essere in attesa dell’esito della relativa istruttoria, ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere sul punto se, una volta dichiarata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, l’eccedenza di personale relativamente ad una figura professionale assegnataria di posizione organizzativa (e ottenuta dall’INPS la certificazione dei requisiti per il prepensionamento), sia poi possibile stipulare con altro ente una convenzione ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 267/2000 che consenta alternativamente di:
- costituire un ufficio comune operante con personale distaccato da parte degli enti partecipanti e avente, come responsabile del servizio, soggetto dipendente da altra amministrazione, i cui costi sarebbero ripartiti pro quota tra i due enti; oppure
- delegare le funzioni ad ufficio dell’altro ente, cui eventualmente distaccare o comandare proprio personale non in eccedenza.
CONSIDERATO
La richiesta di parere, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. 5 giugno 2003, n. 131, soddisfa il requisito soggettivo di ammissibilità, in quanto proviene, per il tramite del Consiglio delle autonomie, dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente ai sensi dell’art. 50 del Tuel.
Quanto al requisito oggettivo, occorre considerare se la questione sia, o meno, riconducibile alla materia della contabilità pubblica, nell’accezione estesa e dinamica che della nozione è stata accolta dalle Sezioni riunite (deliberaz. n. 54/2010) e dalla Sezione delle autonomie (deliberaz. n. 5/AUT/2006). Tali Collegi hanno chiarito, infatti, che l’ambito applicativo del concetto va riferito non solo alla gestione di bilancio in senso stretto (acquisizione delle entrate, gestione delle spese, gestione del patrimonio, indebitamento, rendicontazione e controlli), ma anche, in prospettiva dinamica, alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche suscettibili di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio dell’ente, nel quadro dei princìpi generali di coordinamento della finanza pubblica.
Inoltre, la Sezione deve preliminarmente accertare se il quesito abbia carattere sufficientemente generale e astratto da non implicare, da parte della Corte, valutazione di scelte comportamentali specifiche, la cui determinazione non potrebbe che essere rimessa all’ente nell’esercizio della sua autonomia.
Nella presente fattispecie, la Sezione ritiene che la richiesta dell’ente, ove si intenda riferita alla individuazione del miglior assetto organizzativo per la gestione di un servizio conseguente ad una eventuale dichiarazione di esubero, esuli dall’ambito oggettivo della funzione consultiva della Corte dei conti, poiché si tratta di decisione specifica (da attuarsi, nelle intenzioni dell’ente, mediante convenzione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000), che, ancorché relativa a materia di contabilità pubblica nell’accezione più lata come sopra riportata, attiene alla convenienza di una scelta gestionale concreta, ed è basata su elementi di analisi fattuale, il cui esame resta precluso alla Sezione nella sede consultiva.
Nella prospettazione dell’ente è tuttavia possibile rintracciare anche un profilo più generale, avente ad oggetto la corretta interpretazione del vincolo posto dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 101/2013, citato in premessa, secondo cui, dopo la dichiarazione di esubero (che l’ente ha dichiarato di voler azionare), “le posizioni organiche non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione”. La Sezione ritiene tale questione interpretativa riferibile alla materia della contabilità pubblica in senso lato, e dunque ammissibile dal punto di vista oggettivo.
In proposito, si rileva che la disposizione in esame, inserita in un contesto di razionalizzazione organizzativa (ovviamente rispettosa delle funzioni essenziali) a fini di spending review, subordina il ricorso al prepensionamento per posizioni eccedentarie all’obiettivo sostanziale del perseguimento di una riduzione strutturale e duratura della spesa del personale. Pertanto, tra le diverse soluzioni astrattamente possibili in termini di assetto organizzativo, vanno prescelte quelle che maggiormente siano coerenti con tale risultato di contenimento della spesa. Ciò tanto più ove la dichiarazione di esubero sia determinata da ragioni finanziarie piuttosto che funzionali, ed il Comune versi in condizioni di particolare criticità finanziaria (come dimostra, nel caso di specie, la circostanza del ricorso alla procedura di riequilibrio, attualmente in corso d’istruttoria).
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Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Cutigliano, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 3132/1.13.9 dell’11 febbraio 2015.
Copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Cutigliano e al presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 9 aprile 2015
L’estensore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Gaetano D’Auria
Depositata in Segreteria il 10 aprile 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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