SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
- Gaetano D’AURIA presidente
- Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
- Paolo PELUFFO consigliere
- Nicola BONTEMPO consigliere, relatore
- Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
- Laura D’AMBROSIO consigliere
- Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza dell’11 novembre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, Cost.;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.07.1934 n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la l. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.06.2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, co. 8, della citata l. n. 131/2003;
UDITO il relatore, cons. Nicola Bontempo;
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali, con nota 27 ottobre 2014 prot. n. 28221/1.13.9, ha inoltrato alla Sezione una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Monte Argentario (GR) con nota 24 febbraio 2014 prot. n. 1270, il quale chiede “parere sull’applicabilità della norma citata”, individuata nell’art. 92, co.6, d. lgs. n. 163/2006.
Il richiedente premette che “il regolamento interno specifica le modalità con le quali gli incentivi possono essere ripartiti fra i vari componenti dell’Ufficio Pianificazione e cioè dirigente, tecnici, amministrativi e garanti della comunicazione”, ed aggiunge che più Sezioni regionali (e pure la Sezione autonomie: v. delibera n. 7/2014/QMIG) si sono espresse sul tema “indicando come la liquidazione degli incentivi in parola sarebbe comunque collegata alla realizzazione di opere pubbliche”.
Premette, altresì, che l’Ente “ha proceduto nel corso degli ultimi due/tre anni alla redazione di una serie di varianti ed una serie di atti di pianificazione territoriale. In particolare sono stati redatti all'interno dell'Ente n. 2 varianti urbanistiche, la prima per l'individuazione di un ambito urbano, la seconda per l'individuazione di un'area di insediamenti produttivi ed in tempi recenti è stato approvato il nuovo piano regolatore portuale”.
Tanto premesso, il Sindaco chiede “di sapere se è possibile procedere alla liquidazione degli incentivi in oggetto”.
CONSIDERATO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.
Nella specie, la richiesta di parere, mentre è senz’altro ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, si palesa, viceversa, inammissibile sotto il profilo oggettivo, per le considerazioni che seguono.
Com’è noto, l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo oggettivo è subordinata fondamentalmente a due condizioni, coerenti con la considerazione che la funzione consultiva prevista dall’art. 7, co. 8, l. n. 131/2003 intesta alla Corte il compito di esprimere, nell’interesse del corretto dispiegarsi dell’ordinamento giuridico contabile (e dunque in perfetta sintonia con la generale mission della Corte quale garante della legalità nel settore della contabilità pubblica), pareri di mera legittimità, emessi da un organo terzo di natura magistratuale e ad indipendenza costituzionalmente tutelata alla stregua ed a tutela esclusivamente del diritto oggettivo.
Da un lato, occorre che la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, in ordine al che va ricordato che le Sezioni riunite di questa Corte, con pronunzia resa in sede di nomofilachia contabile ex art. 17, co. 31, d.l. n. 78/2009, convertito dalla l. n. 102/2009 (del. n. 54/2010), hanno ritenuto di confermare l’orientamento già assunto dalla Sezione autonomie (del. n. 5/2006), e univocamente seguito da questa Sezione, secondo cui la nozione di ”contabilità pubblica” ai fini dell’attività consultiva ex art. 7, co. 8, l. n. 131/2003 non può interpretarsi in modo da vanificare il limite posto dallo stesso legislatore, estendendo l’attività consultiva a tutti i settori dell’azione amministrativa, ma che deve ritenersi attinente ad “un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”. Di talché, l’attività consultiva in discorso è da ritenersi limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità), o inerenti all’interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.
Dall’altro lato, è necessario che la richiesta di parere, pur senza trasmodare in una assoluta astrattezza tale da impedire di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, abbia riguardo a quesiti interpretativi di carattere generale che – secondo il principio enunciato dalla citata pronunzia n. 5/2006 della Sezione autonomie, cui questa Sezione si è costantemente attenuta (v., ex multis, pareri n. 20/2008 e n. 14/2013) - che non comportino un’ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti amministrativi, tanto più se connessi ad atti o condotte già adottati o inerenti a fatti oggetto di indagini o di giudizi di responsabilità amministrativo-contabile o penale o altri contenziosi giudiziari.
Ora, a ben vedere la richiesta di che trattasi, pur dichiaratamente diretta ad ottenere un “parere sull’applicabilità della norma citata”, in realtà non prospetta alcun quesito interpretativo o dubbio applicativo afferente la norma richiamata (art. 92, co. 6, d.lgs. n. 163/2006) o qualsiasi altra – riferendo, anzi, come “il regolamento interno specifica le modalità con le quali gli incentivi possono essere ripartiti” e come in proposito si siano espresse più sezioni regionali e la stessa Sezione autonomie, circostanze, queste, che valgono piuttosto ad escludere che a corroborare l’esigenza di una qualificata interpretazione delle norme – limitandosi di fatto a cercare di ottenere una sorta di autorizzazione alla liquidazione nel caso specifico, così violando anche la necessità che la richiesta di parere abbia riguardo a quesiti interpretativi di carattere generale che non comportino un’ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti amministrativi (cfr. Sezione autonomie n. 5/2006).
Orbene, nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti–Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Monte Argentario e al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 11 novembre 2014.
L’estensore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Gaetano D’Auria
Depositata in Segreteria il 21 aprile 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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