Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati
Maria Annunziata RUCIRETA presidente f.f.
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere, relatore
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 28 aprile 2015;
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Emilia Trisciuoglio;
PREMESSO
1 - Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 81501/1.13.9, del 1 aprile 2015, pervenuta il 10 aprile 2015, una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Anghiari, il quale, dopo aver premesso che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18669 del 4/9/2014, ha respinto il ricorso per il riconoscimento dell’indennità di p.s. ad un addetto della polizia municipale, chiede, anche per evitare un danno erariale, se la richiamata sentenza possa rivestire il carattere della generalità o sia limitata al caso previsto in sentenza.
2 - La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, va osservato che l’attività consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di cui all’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, come evidenziato dalle Sezioni riunite di questa Corte, con pronunzia resa in sede di nomofilachia contabile (del. n. 54/2010), a conferma dell’orientamento già assunto dalla Sezione autonomie (del. n. 5 /2006), si svolge , non già in un ambito di consulenza di portata generale, ma in relazione alla sola materia della “contabilità pubblica”, che, se pure intesa in senso dinamico e riconducibile anche alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, alla sana gestione e agli equilibri di bilancio, non comprende “qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria“. La nozione di contabilità pubblica deve assumere, pertanto, “un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”, nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica.
L’attività consultiva della Corte, inoltre, deve riguardare questioni di rilevanza generale, da valutare in astratto; e per non contrastare con la propria posizione di terzietà e indipendenza, non deve avere ad oggetto concreti atti di gestione dell’ente, né tantomeno implicare valutazioni su comportamenti o atti , che possono prefigurare un’ingerenza o compartecipazione della Corte nella concreta attività amministrativa dell’ente o che possono condurre ad interferenza con le funzioni giurisdizionali intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature.
3 - Il quesito, come prospettato, per i motivi soprarichiamati, è inammissibile dal punto di vista oggettivo perché non concerne la materia della contabilità pubblica bensì la portata giuridica delle sentenze della Corte suprema, le cui attribuzioni, come ben noto, nel quadro di un sistema giuridico improntato al modello del civil law, sono fissate nell’art.65 R.D. 30/1/1941 n.12. Inoltre, la funzione consultiva non può avere ad oggetto specifici atti che potrebbero essere sottoposti alla valutazione di altri organi giurisdizionali nell’esercizio di funzioni diverse.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Anghiari, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n.8150/1.13.9 del 1 aprile 2015.
Copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e al Sindaco del Comune di Anghiari.
Firenze, 28 aprile 2015
Il relatore Il presidente f.f.
f.to Emilia Trisciuoglio f.to Maria Annunziata Rucireta
Depositata in Segreteria il 29 aprile 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
