Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai signori magistrati
Roberto TABBITA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
nell’adunanza del 19 maggio 2015,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Maria Annunziata Rucireta;
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota del 12 marzo 2015, Prot. n. 6002/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal sindaco del comune di Chiesina Uzzanese in data 6 marzo 2015. Il Comune, premesso di essere soggetto alla disciplina del patto di stabilità e di avere rispettato la normativa in materia di spesa di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, l. n. 296/2006 (spesa di personale del 2014 al di sotto del valore medio del triennio precedente), dichiara di voler procedere all’assunzione di un agente di polizia municipale a tempo determinato, attingendo da una propria graduatoria a tempo indeterminato ancora vigente, e impiegando a tal fine le risorse derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada. Il comune domanda se tale assunzione debba essere ricompresa nel computo della spesa di personale a tempo determinato dell’anno 2015, ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 9, co. 28, del d.l. 78/2010.
L’ente sottolinea, inoltre, di aver in passato già proposto analoga questione, ricevendone risposta con il parere n. 10 del 31 gennaio 2012. Il quesito viene ora riproposto in considerazione degli orientamenti difformi espressi sul punto da parte di altre Sezioni regionali della Corte.
La richiesta di parere, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131, soddisfa il requisito soggettivo di ammissibilità, in quanto proviene, per il tramite del Consiglio delle autonomie, dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente, ai sensi dell’art. 50 del Tuel.
Quanto al requisito oggettivo, il parere richiesto è certamente riconducibile all’ambito della contabilità pubblica, avendo ad oggetto una materia (l’assunzione di personale a tempo determinato) in ordine alla quale sono previste misure di contenimento della spesa per finalità di coordinamento della finanza pubblica e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Nel merito, l’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 ha stabilito, con decorrenza 2011, che le amministrazioni statali possano avvalersi di personale a tempo determinato “nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”. L’ambito soggettivo degli enti chiamati a rispettare tale limite è stato successivamente esteso agli enti locali dall’art. 4, comma 102 lettera b) della legge di stabilità per il 2012 (l. n. 183/2011). Una deroga è stata tuttavia prevista dall’art. 4-ter, comma 12, del d.,l. n. 16/2012, conv. dalla legge n. 44/2012, che ha inserito al richiamato comma 28 dell’art 9 il seguente periodo: “a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”. Tale deroga è da intendersi soggetta all’accertamento in concreto delle condizioni che giustifichino la necessità di ricorrere ad assunzioni temporanee per garantire l’esercizio delle funzioni locali, accertamento che è rimesso in modo esclusivo alle valutazioni e determinazioni dell’amministrazione comunale.
Ritiene la Sezione che in questo quadro normativo generale, la disposizione dell’art. 208, comma 5-bis del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (codice della strada), che prevede la possibilità di assunzioni a tempo determinato di vigili stagionali finanziate coi proventi del codice della strada, si configuri come norma eccezionalmente sottratta al predetto limite di spesa, in virtù della specifica fonte di finanziamento.
Come già affermato infatti con la delibera n. 10/2012, rivolta al medesimo ente richiedente, “la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada va esclusa dal computo della spesa di personale ai fini dell’applicazione delle norme che pongono limiti operando un confronto storico (art. 1 commi 557 e 562 della l. 296/2006)”, in considerazione del fatto che le poste in questione non hanno carattere ordinario e che la loro introduzione sarebbe pertanto suscettibile di alterare gli andamenti della serie storica. Lo stesso principio si applica, ad avviso della Sezione, anche alla disposizione di cui al citato art. 9, comma 28, in quanto l’obbligo di riduzione della spesa di personale da essa introdotto è fondato anch’esso sul confronto storico (non più del personale nel suo complesso, com’è per il comma 557, ma del solo personale a tempo determinato).
La Sezione non vede ragioni per discostarsi da tale linea interpretativa, che peraltro corrisponde all’orientamento costantemente seguito dalla Sezione delle autonomie, nelle linee guida emanate per la redazione dei questionari ai fini del controllo-monitoraggio ex art. 1 commi 166 ss., l. n. 266/2005.
E’ appena il caso di segnalare che non viene in rilievo nel ragionamento ora esposto la nuova disposizione introdotta dall’art. 11, c. 4-quater, del d.l. del 24 giugno 2014, n. 90, secondo cui, a decorrere dall'anno 2014, “le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”. Infatti, tale norma, che introduce una deroga automatica ai principi di contenimento della spesa del personale nei confronti di enti di modeste dimensioni a spiccata vocazione turistica, non si applica al caso di specie, in quanto non tocca l’ambito delle assunzioni finanziate con i proventi del codice della strada e non riguarda il comune richiedente, che ha piuttosto vocazione agricola.
* * *
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Chiesina Uzzanese ed inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota del 12 marzo 2015 n. prot. 6002/1.13.9.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Chiesina Uzzanese e al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 19 maggio 2015
L’estensore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 19 maggio 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
1
