Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai signori magistrati
Roberto TABBITA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
nell’adunanza del 19 maggio 2015,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, consigliere Maria Annunziata Rucireta;
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota Prot. n. 8858/1.13.9 del 15 aprile 2015, una richiesta di parere, formulata dal Comune di Abetone, sull’eventuale spettanza e sul calcolo dell’incentivo per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (prevista dal vecchio regolamento per la ripartizione degli incentivi), nel caso che lo svolgimento di tale attività si collochi in un periodo temporale a cavallo tra la vigenza della precedente normativa (art. 92, comma 5 del Codice degli appalti pubblici) e l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di incentivi alla progettazione (art. 13-bis del d.l. n. 90/2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014).
È necessario, in via preliminare, verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, in quanto formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50 Tuel, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Con riferimento al profilo oggettivo, il quesito proposto rientra senza dubbio nella materia della contabilità pubblica, intesa nell’accezione dinamica ormai accolta dalla Sezione delle Autonomie (deliberaz. n. 5/2006) e dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo (deliberaz. n. 54/2010), che vi ricomprendono non soltanto la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale. La richiesta deve pertanto ritenersi ammissibile.
Nel merito, si rileva che sulle questioni di diritto intertemporale connesse al passaggio dal vecchio regime degli incentivi contenuto nel Codice degli appalti al nuovo regime, introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 a decorrere dal 19 agosto 2014, si è recentemente pronunciata la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 11/2015, stabilendo il carattere non retroattivo della nuova disciplina e individuando il riferimento temporale per la determinazione del diritto applicabile, secondo il principio tempus regit actum, nel momento in cui le prestazioni incentivate siano state in concreto espletate.
Come chiarito dalla stessa Sezione delle autonomie, che si è pronunciata in particolare sulla questione del calcolo del tetto massimo (pari al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo per singolo dipendente), la predetta soluzione interpretativa di diritto intertemporale non può che essere univocamente estesa al complesso delle disposizioni contenute nella disciplina novellata, in quanto tali disposizioni “rappresentano sostanzialmente un corpo normativo unitario, essendo accomunate da un’unica ratio ispiratrice”.
A tale orientamento ritiene di uniformarsi anche questa Sezione in relazione al quesito proposto, al quale pertanto va data risposta nel senso che l’incentivo spetti e sia liquidabile ai sensi della previgente normativa per le attività di coordinamento della sicurezza che siano state poste in essere antecedentemente al 19 agosto 2014.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Abetone ed inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota del 15 aprile 2015, Prot. n. 8938/1.13.9.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Abetone e al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 19 maggio 2015
L’estensore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 19 maggio 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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