Del. n. 162/2015/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere

nell’adunanza dell’8 giugno 2015,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Massa e Cozzile con nota prot. n. 12466 del 25 maggio 2015, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali il 28 maggio 2015;
UDITO il relatore, consigliere Maria Annunziata Rucireta;

PREMESSO

La questione proposta dal Comune di Massa e Cozzile concerne la rimborsabilità, a carico dell’amministrazione comunale, delle spese relative al contributo di iscrizione all’albo professionale del dipendente professionista. L’ente evidenzia, nella richiesta, un contrasto interpretativo tra questa Sezione (delib. n. 11/2008), sfavorevole ad un’imputazione all’ente pubblico della spesa di cui si discute, e una recente sentenza della Cass., Sez. lavoro, n. 7776/2015, che impone all’ente pubblico il pagamento degli oneri di iscrizione agli albi professionali.

CONSIDERATO

È necessario, in via preliminare, verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, in quanto formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50 Tuel, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Con riferimento al profilo oggettivo, occorre accertare l’ascrivibilità della richiesta alla materia della contabilità pubblica. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni riunite, tale locuzione comprende, oltre alle questioni ad essa tradizionalmente riconducibili (e cioè la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli), anche i quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (cfr. Sezioni riunite, deliberazione n. 54/2010).
Il punto va risolto facendo riferimento alla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2011 che, pronunciandosi su questione di massima in ordine ad un quesito analogo a quello sottoposto all’odierno esame, ha affermato: “la questione prospettata – concernente l’individuazione del soggetto (avvocato o amministrazione locale) sul quale dovrebbero gravare le spese per l’iscrizione all’albo degli avvocati (art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) – solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della contabilità pubblica, presupponendo la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa, che esorbita (…) dal perimetro che delinea l’ambito della competenza consultiva della Sezione”.
Ne è conseguita una pronuncia di inammissibilità oggettiva che, pur riferita alla sola rimborsabilità dell’iscrizione all’albo del dipendente avvocato, esprime un principio di diritto valevole per tutte le fattispecie analoghe. A tale principio si è già successivamente uniformata questa Sezione con delib. n. 98/2011, (così superando la propria precedente delib. n. 11/2008, richiamata dal richiedente, che pronunciava invece nel merito, avendo risolto positivamente la questione preliminare dell’ammissibilità), nonché altre Sezioni regionali di controllo, tra cui Puglia (delib. nn. 14/2013 e 91/2012), Veneto (delib. n. 181/2013) e Lombardia (delib. nn. 442/2012 e 2/2012 -,
La Sezione conclude pertanto nel senso della inammissibilità della richiesta in esame.
* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Massa e Cozzile ed inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota del 25 maggio 2015 prot. n. 12466/1.13.9.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Massa e Cozzile e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 8 giugno 2015

L’estensore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria l’8 giugno 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

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Allegati
Testo atto (47.87 KB)
Data
Oggetto
Comune di MASSA e COZZILE / Richiesta di parere in merito alla rimborsabilità, a carico dell¿amministrazione comunale, delle spese relative al contributo di iscrizione all¿albo professionale del dipendente professionista. Inammissibilita oggettiva
id
LepXJzCmTaeLNKQppJPuQQ
Anno
2015
Numero
162/2015/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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