Del
Del. n. 243/2015/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Maria Annunziata RUCIRETA Consigliere
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Emilia TRISCIUOGLIO Consigliere
Laura D’AMBROSIO Consigliere
Marco BONCOMPAGNI Consigliere
nell’adunanza del 30 luglio 2015;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la L.R. n.22/1998, poi sostituita dalla L.R. n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7 co. 8 della L. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza n. 34/2015, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;
UDITO nella camera di consiglio del 30 luglio 2015 il relatore, Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Consiglio delle autonomie locali - con nota prot. n. 6003/1.13.9 del 12 marzo 2015, pervenuta alla Sezione il 17 marzo 2015 (prot. n. 1497) - ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere inoltrata del Sindaco di Bientina (PI) ed avente ad oggetto la “Quantificazione delle risorse decentrate da trasferire alle Unioni dei Comuni ai sensi dell'art 1, comma 114, della Legge 56/2014.”.
L’Ente richiedente - premesso che ha trasferito all'Unione Valdera la funzione di Polizia Municipale e, dal 01/01/2014, tutto il relativo personale, e che nel 2013 (ma non nel 2014) aveva integrato (di €.8.400, poi rettificati in €.8.800) ex art. 208 C.d.S. la parte variabile delle risorse decentrate destinandole al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi svolti dalla P.M. - chiede conoscere se il fondo del 2014 (anno in cui non ha nuovamente incrementato le risorse decentrate ex art. 208 cit.) debba essere decurtato della somma citata in considerazione del disposto dell’art. 1 co. 114 L. 56/2014 ("in caso di trasferimento di personale dal Comune all'Unione dei Comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal Comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'Unione").
Previo preliminare esame collegiale del quesito, l’ Istruttore disponeva acquisizione di chiarimenti presso l’Ente (v. nota 14/05/2015 prot. 3245) volta a conoscere se la destinazione della somma ex art. 208 C.d.S. fosse effetto di unilaterale determinazione dell’ente o di c.c.l. decentrato.
Avendo l’Ente riferito al riguardo (nota 01/06/2015 prot. 5167) che la somma “è parte integrante delle risorse complessive destinate allo sviluppo delle risorse umane e del miglioramento dei servizi per l'anno 2013 e sono state oggetto di contrattazione tra parte pubblica e parte sindacale. La relativa voce infatti è altresì riportata tra le risorse variabili nella tabella 15 del conto annuale del personale 2013 che riguarda il Fondo per la contrattazione integrativa” (nota 01/06/2015 prot. 5167); l’ Istruttore disponeva che l’Ente esibisse in particolare “gli atti relativi alla contrattazione tra parte pubblica e parte sindacale menzionata…” (nota 04/06/2015 prot. 3678), ma tale richiesta è rimasta priva di esito in quanto l’Ente si è limitato a trasmettere (con e-mail inviata nella serata del 30/06/2015:v. ns. prot. n. 4395 del 01/07/2015) solo alcuni prospetti recanti le risorse ‘decentrate’ 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art.7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.
Nella specie, la richiesta di parere, è senz’altro ammissibile sul piano soggettivo siccome formulata dal Sindaco tramite il C.A.L.
Sul piano oggettivo la Sezione può esimersi dal valutare la ammissibilità della richiesta, atteso che la mancata trasmissione da parte dell’Ente della documentazione richiesta rende, comunque, la richiesta di parere insuscettiva di essere esaminata ed improcedibile.
P. Q. M.
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di improcedibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di Bientina.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2015.
L’estensore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 31 luglio 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
