Del. n. 521/2015/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere

nell’adunanza del 4 novembre 2015,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, consigliere Paolo Peluffo;
PREMESSO
Con nota prot. 24414/1.13.9 il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione una richiesta di parere avanzata dal comune di Lucca.
L’ente sollecita la funzione consultiva in ordine alla possibilità di superare il limite previsto dall’art. 16, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, relativo ai compensi da corrispondere all’organo di amministrazione di società partecipata, che, nel caso specifico, è stata interessata da ampliamento dell’oggetto sociale, in seguito a fusione per incorporazione.
In particolare, la norma menzionata, nel modificare l’art.4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dispone: “A decorrere dal 1ºgennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”.
CONSIDERATO
Innanzitutto è necessario verificare la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva.
Sul piano soggettivo, risulta integrato il requisito di legge, provenendo la richiesta dall’organo di vertice, legale rappresentante dell’ente, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
In ordine alla sussistenza del presupposto oggettivo, devono essere verificate l'attinenza della questione proposta alla materia della contabilità pubblica, così come delineata nelle deliberazioni n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite e n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione Autonomie, nonché la generalità ed astrattezza del quesito.
Il concetto di contabilità pubblica fa riferimento al sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di equilibrio finanziario, a cui sono preordinate misure di contenimento della spesa. In quest’ottica, le disposizioni riguardanti il corrispettivo spettante all’organo di amministrazione di una società partecipata risulterebbero ricomprese nella suddetta accezione.
Tuttavia, il caso proposto difetta dei requisiti di generalità ed astrattezza. Infatti, in sintesi, si tratterebbe di fornire all’ente istruzioni puntuali finalizzate a supportare ed orientare, in via preventiva, comportamenti amministrativi e gestionali in ordine ad una situazione specifica, ciò che si tradurrebbe in una compartecipazione all’amministrazione attiva da parte della Sezione.
Pertanto, poiché possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole questioni volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, non risulta integrato il requisito oggettivo, con preclusione della disamina nel merito.
* * *
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Lucca ed inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 24414/1.13.9.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Lucca ed al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 4 novembre 2015

L’estensore Il presidente
f.to Paolo Peluffo f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

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Allegati
Testo atto (41.26 KB)
Data
Oggetto
Comune di Lucca - Richiesta di parere in ordine alla possibilità di superare il limite previsto dall¿art. 16, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.
id
fZ79p_lfRuKrDIQdJAHFwQ
Anno
2015
Numero
521/2015/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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