Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai seguenti magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 10 marzo 2016,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, consigliere Maria Annunziata Rucireta;
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota Prot. n. 5044/1.13.9 pervenuta alla Sezione il 29 febbraio 2016 una richiesta di parere, formulata dal Comune di Pescia, avente ad oggetto la rimborsabilità, a carico del Comune stesso, delle spese legali sostenute da un dipendente in un procedimento penale su fatti inerenti all’attività lavorativa, conclusosi con assoluzione con formula piena “perché i fatti non sussistono”.
CONSIDERATO
È necessario, in via preliminare, verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, in quanto formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50 Tuel, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Con riferimento al profilo oggettivo, occorre accertare l’ascrivibilità della richiesta alla materia della contabilità pubblica. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni riunite, tale locuzione comprende, oltre alle questioni ad essa tradizionalmente riconducibili (e cioè la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli), anche i quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (cfr. Sezioni riunite, deliberazione n. 54/2010).
In ogni caso, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte soltanto le richieste di parere che presentino requisiti di generalità ed astrattezza tali da non implicare, da parte della Corte stessa, la valutazione di atti o comportamenti gestionali specifici, riservati all’ente nella sua autonomia decisionale. Devono infine ritenersi inammissibili, per giurisprudenza costante, le richieste di parere che riguardano attività già svolte, dal momento che i pareri non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.
La Sezione ritiene che la questione sottoposta all’odierno esame sia estranea alla materia della contabilità pubblica, anche intesa nella nozione più lata adottata dalle Sezioni riunite con la richiamata deliberazione n. 54/2010. Tale orientamento è suffragato dalla giurisprudenza sia di questa Sezione (che in passato ha già avuto modo di esprimersi su analogo oggetto: v. ad es. le delib. n 113/2015/PAR, n. 261/2014/PAR e 221/2012/PAR), che della Sezione delle autonomie (delib. n. 5/2006 e delib. n. 3/2014/QMIG del 10 febbraio 2014, quest’ultima su questione di massima, cui le Sezioni regionali hanno l’obbligo di conformarsi ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213).
Come chiarito in particolare dalla Sezione delle autonomie, il semplice rilievo che un atto abbia (come nel caso di specie) riflessi finanziari sul bilancio dell’ente non è sufficiente a determinare l’ammissibilità sotto il profilo oggettivo. Se è vero che ad un provvedimento amministrativo può far seguito una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che occorre distinguere tra tale fase discendente e quella sostanziale, antecedente, del provvedimento amministrativo che ne costituisce la causa. Ora, è appunto alla fase sostanziale che si deve aver riguardo, quale presupposto per lo svolgimento dell’attività consultiva della Corte.
Nel caso della rimborsabilità delle spese legali sostenute da dipendenti, sottoposto all’odierno esame, la disciplina contabile regola la sola fase discendente, mentre la fase sostanziale non risulta coperta da normativa di carattere contabilistico.
La Sezione conclude pertanto nel senso della inammissibilità.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Pescia ed inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota pervenuta il 29 febbraio 2016 prot. n. 5044/1.13.9.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Pescia e al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 10 marzo 2016
L’estensore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 10 marzo 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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