Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere, relatore
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 10 marzo 2016,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, Cons. Paolo Peluffo;
FATTO
Il Consiglio delle autonomie locali, con nota prot. n. 1523/1.13.9 del 20 gennaio 2016, ha inoltrato alla Sezione una richiesta di parere, formulata dal sindaco del comune di Aulla. L’ente chiede se, ai fini del riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 Tuel, l’obbligazione verso terzi possa dirsi maturata in assenza di un qualsiasi atto formale che attesti l’avvenuto ordine a procedere da parte dell’amministrazione ad un soggetto terzo per l’esecuzione di lavori, servizi o forniture e, comunque, in assenza di un quadro certo dei presupposti tecnici che hanno reso necessari tali interventi. Sul punto, l’ente precisa che sono pervenute numerose richieste, corredate da fatture, per pagamenti di lavori, servizi e forniture di vario genere avvenuti nell’arco temporale 2009-2013.
DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.
Nel caso in esame, la richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare l’ascrivibilità alla materia della contabilità pubblica, come delineata nelle deliberazioni n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite e n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione Autonomie, nonché la sussistenza dei requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi dell’ente.
Inoltre, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi indagini in corso della Procura regionale o giudizi eventualmente pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti o alla magistratura penale, civile o amministrativa.
Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto non rientrante nella materia della contabilità pubblica. Infatti, il comune chiede chiarimenti in ordine al perfezionamento dell’obbligazione civilistica a fronte di un procedimento amministrativo incompleto o addirittura mancante, prodromico alla conclusione del contratto con soggetti terzi. È necessario poi considerare che il quesito posto all’attenzione di questo Collegio, riguardando la corretta definizione dell’insorgenza dell’obbligazione, inerisce ad una problematica concreta potenzialmente idonea ad interferire con le competenze di altri organi giurisdizionali.
Il quesito proposto, inoltre, si risolve in una valutazione circa la legittimità di atti e comportamenti che rientrano nell’autonomia decisionale spettante all’amministrazione richiedente, non presentando, pertanto, i necessari presupposti di astrattezza e generalità, ed implicando, perciò, considerazioni afferenti all’attività concreta dell’ente. In sintesi, si tratterebbe di fornire al comune istruzioni puntuali finalizzate a supportare ed orientare comportamenti amministrativi e gestionali relativi ad una situazione specifica, ciò che si tradurrebbe in una compartecipazione all’amministrazione attiva da parte della Sezione.
Si precisa, infine, che, nell’esercizio della funzione consultiva, le Sezioni regionali di controllo non possono diventare “organi di consulenza generale delle autonomie locali”, ciò al fine di evitare che la Corte venga coinvolta “nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione delle Autonomie, delibera n. 5/2006).
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Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Aulla, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con n. 1523/1.13.9 del 20 gennaio 2016.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Aulla e al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 10 marzo 2016
L’estensore Il presidente
f.to Paolo Peluffo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 10 marzo 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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