Del. n. 24/2016/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Roberto TABBITA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 23 febbraio 2016,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, Cons. Maria Annunziata Rucireta;

PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 1522/1.13.9 del 20 gennaio 2016, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Montecatini Terme.
​L’ente chiede se la riduzione dei compensi dovuti dall’amministrazione nei confronti dei dipendenti pubblici che siano anche componenti di organi di amministrazione, di revisione o di collegi sindacali, prevista dall'art. 1, c. 126, l. 26 dicembre 1996 n. 662 e dal DPCM del 16 ottobre 1998 n. 486, si applichi ad un membro del collegio dei revisori, che eserciti la libera professione di dottore commercialista e sia contestualmente dipendente, con contratto a tempo parziale, di un istituto statale di istruzione superiore.

CONSIDERATO
Occorre verificare in via preliminare se la richiesta presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente), sia sotto il profilo oggettivo (pertinenza alla materia della contabilità pubblica).
Con riguardo all’ambito soggettivo, la richiesta risulta correttamente inoltrata, in quanto formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50 Tuel, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Con riferimento al profilo oggettivo, posto che l’attività consultiva assegnata alla Corte dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 non ha portata generale, ma ha la funzione di accertare il rispetto degli equilibri di bilancio e la sana gestione finanziaria degli enti, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla nozione di contabilità pubblica, quale è stata delineata nelle deliberazioni n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite e n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione Autonomie, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza che escludano ogni interferenza con le valutazioni riservate all’autonomia decisionale dell’ente.
Infine, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi indagini in corso della Procura regionale o incida su materia di competenza di altro giudice.
Nel caso in esame, la Sezione ritiene che la richiesta non integri i requisiti oggettivi di ammissibilità. Infatti, il quesito posto all’attenzione del Collegio, relativo alla spettanza di un compenso professionale al revisore legale dell’ente che sia al tempo stesso dipendente pubblico, pur avendo indubbi riflessi finanziari sul bilancio dell’ente, verte, in sostanza, sulla delimitazione del contenuto di diritti soggettivi di singoli (e sui correlati obblighi in capo all’amministrazione locale), che è materia di per sé estranea alla contabilità pubblica, e dunque sottratta alla cognizione di questa Corte nella sede consultiva.
* * *
Nelle sopraesposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Montecatini Terme ed inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 1522/1.13.9 del 20 gennaio 2016.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Montecatini Terme ed al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 23 febbraio 2016

L’estensore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 10 marzo 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (37.32 KB)
Data
Oggetto
Richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Montecatini Terme se la riduzione dei compensi dovuti dall¿amministrazione nei confronti dei dipendenti pubblici che siano anche componenti di organi di amministrazione, di revisione o di collegi sindacali, prevista dall'art. 1, c. 126, l. 26 dicembre 1996 n. 662 e dal DPCM del 16 ottobre 1998 n. 486, si applichi ad un membro del collegio dei revisori, che eserciti la libera professione di dottore commercialista e sia contestualmente dipendente, con contratto a tempo parziale, di un istituto statale di istruzione superiore.
id
ucBCZoc9QT-KeemPbBTySQ
Anno
2016
Numero
24/2016/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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