Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI consigliere
Mauro NORI consigliere
nell’adunanza del 15 settembre 2016;
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Emilia Trisciuoglio;
PREMESSO
1 - Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 18749 del 20 luglio 2016, la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Montecatini Terme, concernente le modalità di calcolo del rapporto di incidenza tra spesa di personale e spesa corrente, previsto dall’art. 1 comma 557 lett. a) della l. n. 296/2006. In particolare, l’ente istante, alla luce dei principi di diritto affermati dalla delibera della Sezione delle autonomie n. 16/2016, in materia di vigenza e cogenza delle disposizioni dettate dall’art.1 comma 557 e ss. della l. n. 296/2006, richiede se rientrino nella riduzione del rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente, previsto dalla lett. a) del medesimo comma 557, diverse tipologie di spesa di personale.
CONSIDERATO
2 - La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, va osservato che l’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di cui all’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, come evidenziato dalle Sezioni riunite di questa Corte, con pronunzia resa in sede di nomofilachia contabile (del. n. 54/2010), a conferma dell’orientamento già assunto dalla Sezione autonomie (del. n. 5/2006), si svolge, non già in un ambito di consulenza di portata generale, ma in relazione alla sola materia della “contabilità pubblica”, che, se pure intesa in senso dinamico e riconducibile anche alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, alla sana gestione e agli equilibri di bilancio, non comprende “qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria”. La nozione di contabilità pubblica deve assumere, pertanto, “un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”, nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica.
L’attività consultiva della Corte, inoltre, deve riguardare questioni di rilevanza generale, da valutare in astratto; e per non contrastare con la propria posizione di terzietà e indipendenza, non deve avere ad oggetto concreti atti di gestione dell’ente, né tantomeno implicare valutazioni su comportamenti o atti , che possono prefigurare un’ingerenza o compartecipazione della Corte nella concreta attività amministrativa dell’ente o che possono condurre ad interferenza con le funzioni giurisdizionali intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature.
3 - la richiesta di parere, espressa in termini generali e astratti, è riconducibile alla nozione di “contabilità pubblica” e, pertanto, è ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.
Nel merito, il quesito posto dal Comune verte sulla corretta applicazione dell’art.1 comma 557, lett. a) della l. n. 296/2006 e sulla possibilità di deroghe, ai fini del calcolo della riduzione del rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente.
Il richiamato comma 557, lett. a) è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 113/2016, convertito in l. n. 160/2016, recante “misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, conseguentemente risulta venuto meno l’oggetto del quesito interpretativo e delle questioni connesse.
Giova, però, ricordare che restano confermate tutte le disposizioni in materia di riduzione e contenimento delle spese di personale, per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per l’incremento delle risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Montecatini Terme, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 18749 del 20 luglio 2016.
Copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e al Sindaco del Comune di Montecatini Terme.
Firenze, 15 settembre 2016
Il relatore Il presidente
f.to Emilia Trisciuoglio f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 15 settembre 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
