Del. n. 218/2016/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Roberto TABBITA presidente
Paolo PELUFFO consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI consigliere
Mauro NORI consigliere
nell’adunanza del 24 novembre 2016,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, Cons. Paolo Peluffo;

FATTO
Il Consiglio delle autonomie locali, con nota prot. n. 51600/2016, ha inoltrato alla Sezione una richiesta di parere, formulata dal sindaco del comune di Massa.
L’ente chiede alla Sezione se sia possibile stabilire la decorrenza delle progressioni orizzontali dal 1 gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto decentrato che le prevede, o, invece, solo dopo la conclusione della relativa procedura, vale a dire, di regola, l’anno successivo.
DIRITTO
Occorre verificare in via preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica.
Risulta integrato il profilo soggettivo, stante la formulazione del quesito ad opera del sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
In relazione al presupposto oggettivo, la Sezione deve accertare l’ascrivibilità alla materia della contabilità pubblica, come delineata nelle deliberazioni n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite e n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione Autonomie, nonché la sussistenza dei requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che la richiesta non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi dell’ente.
Inoltre, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi indagini in corso della Procura regionale o giudizi eventualmente pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti o alla magistratura penale, civile o amministrativa.
Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto non rientrante nella materia della contabilità pubblica.
Le Sezioni Riunite, con la citata delibera 54/2010, proprio in tema di progressioni, hanno osservato, infatti, che l’art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 conferisce alle Sezioni regionali, tramite il rinvio alla contabilità pubblica, una funzione più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione”, disciplinate nel medesimo contesto, che gli enti possono attivare per realizzare la regolare gestione finanziaria, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Non è dunque da condividere, secondo le Sezioni Riunite, un’interpretazione dell’espressione “in materia di contabilità pubblica” che estenda l’esercizio della funzione consultiva in discorso a tutti i settori dell’attività amministrativa. Allo stesso modo, non è condivisibile una lettura che ricomprenda nell’espressione in parola qualsiasi attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria. Come precisato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 5 del 2006, “se è pur vero che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile [...] è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il quesito posto all’attenzione di questo Collegio non riguarda problemi interpretativi aventi ad oggetto limiti e divieti posti dal legislatore a tutela degli equilibri di bilancio e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ma intende esclusivamente ottenere chiarimenti in merito ad aspetti applicativi del riconoscimento giuridico delle progressioni, indipendentemente dagli effetti economici. Nel medesimo senso si è già espressa in più occasioni questa Sezione (delibera 214/2011; delibera 292/2012).
* * *
Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Massa, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 51600/2016.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Massa e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 24 novembre 2016

L’estensore Il presidente
f.to Paolo Peluffo f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (37.2 KB)
Data
Oggetto
Comune di Massa - Richiesta di parere se sia possibile stabilire la decorrenza delle progressioni orizzontali dal 1 gennaio dell¿anno di sottoscrizione del contratto decentrato che le prevede, o, invece, solo dopo la conclusione della relativa procedura, vale a dire, di regola, l¿anno successivo.
id
0j64j1cjQluA2uELaTyrGA
Anno
2016
Numero
218/2016/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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