Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Paolo PELUFFO consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
Mauro NORI consigliere
nell’adunanza del 6 dicembre 2016,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, Cons. Paolo Peluffo;
FATTO
In data 11 ottobre 2016 perveniva a questa Sezione, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere avanzata dal comune di Pietrasanta. L’ente sollecitava l’attività consultiva in ordine a due quesiti, l’uno conseguente all’altro:
1. Se il comune potesse concedere un proprio fondo a titolo gratuito all’ATO gestore del servizio di raccolta rifiuti, società ad intera partecipazione pubblica;
2. In caso di risposta negativa al precedente quesito, se il relativo costo dovesse essere individuato e classificato nel piano finanziario del soggetto gestore, in modo da garantire, nella determinazione della TARI, l’integrale copertura dei costi del servizio.
DIRITTO
Occorre verificare in via preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica.
Nel caso in esame, il parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto inoltrato dal legale rappresentate dell’ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
In ordine alla sussistenza del presupposto oggettivo, devono essere verificate l'attinenza della questione proposta alla materia della contabilità pubblica, così come delineata nelle deliberazioni n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite e n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione Autonomie, nonché la generalità ed astrattezza del quesito. Infine, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi indagini in corso della Procura regionale o giudizi eventualmente pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti o alla magistratura penale, civile o amministrativa.
Il concetto di contabilità pubblica fa riferimento al sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di equilibrio finanziario, a cui sono preordinate misure di contenimento della spesa.
Invero, oltre a non essere attinente alla materia della contabilità pubblica nel senso sopra delineato, il caso proposto difetta altresì dei requisiti di generalità ed astrattezza. Infatti, in primo luogo è da sottolineare che alla luce della citata deliberazione della Sezione Autonomie, la nozione di contabilità pubblica si riferisce ad attività stricto sensu contabili, che, sebbene non circoscritte esclusivamente alla tenuta delle scritture ed alla normativa in tema di acquisizione di entrate ed erogazione di spese, nondimeno, non potrebbero investire qualsiasi attività degli enti in grado di cagionare effetti di natura finanziaria o patrimoniale. I quesiti rivolti alla Sezione, inoltre, si risolvono in una richiesta di fornire all’ente istruzioni puntuali, finalizzate a supportare ed orientare, in via preventiva, comportamenti amministrativi e gestionali in ordine ad una situazione specifica, ciò che si tradurrebbe in una compartecipazione all’amministrazione attiva da parte della Sezione.
Da tali rilievi consegue la preclusione della disamina nel merito della prima richiesta. Conseguentemente, data la stretta consequenzialità, neppure può essere affrontata la seconda questione prospettata dall’ente.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune di Pietrasanta, trasmessa in data 11 ottobre 2016.
Copia della presente deliberazione è trasmessa Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Pietrasanta ed al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 6 dicembre 2016
L’estensore Il presidente
f.to Paolo Peluffo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 7 dicembre 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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