Del
Del. n. 124/2017/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Mauro NORI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 19 aprile 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 21.11.2016 pervenuta il 22.11.2016 (prot. n.5840), ha inoltrato a questa Sezione la nota del 17.11.2016 s.n. di prot. con cui il Sindaco di Castiglione della Pescaia (Gr) fa richiesta, ex art.7 l. n.131/2003, di un parere da parte di questa Sezione. Il richiedente, premette che l’ente con del. G.M. n.283/3.12.2015 ha definito il fondo (parte stabile e parte variabile) risorse decentrate destinate all’incentivazione del personale per il 2015, la cui distribuzione è stata disciplinata dal CCD per il 2015, ma che non avendo l’ente stesso rispettato il patto di stabilità per l’esercizio 2015 gli importi relativi alla parte variabile (€.54.547,50) non sono stati utilizzati. Richiama il disposto dell’art.1 comma 236 l. n.208/2015 secondo cui dall’ 1.1.2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per il 2015. Ciò premesso - e precisato che nel 2016 conseguirà il saldo positivo di finanza pubblica (ex patto di stabilità) - chiede di sapere se è possibile determinare il fondo 2016 prendendo a riferimento quello 2015 di cui alla citata delibera G.M. n.283/2015, rappresentando che, in caso contrario, verrebbe pregiudicata la possibilità di riconoscere al personale dipendente risorse aggiuntive ex art.15 CCNL 1.4.1999 negli anni a venire, ai quali verrebbe di fatto estesa la penalizzazione derivante dal mancato rispetto del patto nel 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo i consolidati orientamenti dell’A.G. contabile in ordine ai pareri ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; l’oggetto degli stessi).
Tuttavia, nel caso di specie la Sezione ritiene di poter prescindere da un esame ex professo dei profili inerenti l’ammissibilità soggettiva e quella oggettiva, dal momento che la richiesta de qua - che è vieppiù dubbio inerisca la materia della contabilità pubblica nel restrittivo senso indicato in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co. 31 d.l. n.78/2009 dalle SS.RR. di questa Corte con del. n.54/2010, che conferma Sez. Autonomie del. n.5/2006, e dunque limitata ad atti generali o atti o schemi di normazione primaria o secondaria, o inerenti all’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili - si appalesa manifestamente inammissibile per la pregiudiziale e dirimente considerazione che essa, da un lato, riguarda una specifica e concreta vicenda gestionale (risolvendosi perciò nella richiesta che questa Sezione indirizzi l’operato dell’ente in un senso piuttosto che in un altro, così ingerendosi nell’azione dell’amministrazione con una consultazione che acquisirebbe inequivoca valenza endoprocedimentale); e, dall’altro, non appare collegabile ad un concreto ed attuale interesse dell’ente richiedente, atteso che la necessaria astrattezza e generalità del quesito non può giungere al punto da consentire richieste di pareri del tutto ipotetiche e che, in proposito, appare ozioso domandarsi se il fondo di cui trattasi possa o meno determinarsi per il 2016 prendendo a riferimento quello 2015 incluso la parte variabile, giacchè si tratterebbe comunque di risorse in concreto non erogabili per effetto della violazione del patto di stabilità nel 2015.
Né a rendere concreto ed attuale l’interesse sotteso alla richiesta di parere giova la doglianza che nell’ipotesi negativa verrebbe pregiudicata la possibilità di riconoscere al personale dipendente risorse aggiuntive anche negli anni a venire, giacché trattasi di questione de futuro e perciò anch’essa priva di concretezza ed attualità, tanto più in ragione del fatto che il citato art.1 comma 236 l. n.208/2015 riveste carattere dichiaratamente transitorio (“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 … a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale … non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015…”) in connessione col previsto riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 19 aprile 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Claudio Felli
