Del
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Mauro NORI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 19 aprile 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 9.1.2017 pervenuta L’ 11.1.2017 (prot. Sez. n.76), ha qui inoltrato la nota in data 29.12.2016 prot. n.12440/30.12.2016 con cui il Sindaco di Calcinaia (Pi) chiede un parere ex art.7 l. n.131/2003 di questa Sezione che viene chiamata a valutare se la sorta di operazione di lease-back con contestuale estinzione anticipata di un mutuo, dettagliatamente descritta con tutti i relativi risvolti finanziari nella richiesta di parere, che il Comune intende realizzare con l’Inail nell’ambito dei piani triennali di investimento di detto Istituto ex art.1 co.317 n. n.190/2014 configuri o meno (a) una fattispecie elusiva del principio del pareggio di bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 726-727, della legge di stabilità 2016 (l. 28.12.2015 n.208 ); (b) un’ipotesi di danno erariale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo (con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come espressamente previsto dalla legge).
Tuttavia, nel caso di specie, la Sezione ritiene di poter prescindere dall’esaminare i profili inerenti l’ammissibilità soggettiva e quella oggettiva per inerenza alla materia ‘contabilità pubblica’, dal momento che la richiesta de qua è comunque inammissibile (sul piano oggettivo) per la pregiudiziale e dirimente considerazione - di per sé sola idonea a precludere l’esame del merito da parte di questa Corte - che essa investe una specifica e concreta vicenda gestionale in itinere, in riferimento alla quale invece che l’esame di una astratta questione interpretativa si chiede alla Sezione di risolvere un caso concreto e addirittura di indirizzare l’operato dell’amministrazione in un senso piuttosto che in un altro, e, per l’effetto, di ingerirsi inammissibilmente nell’attività amministrativa in corso, adottando un atto consultivo che verrebbe addirittura ad assumere un’ inequivoca valenza endoprocedimentale, pere di più impropriamente interferendo con le attribuzioni delle articolazioni giurisdizionali di questa Corte. E’ noto, viceversa, che l’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere è subordinata - oltre che all’ascrivibilità del tema alla materia “contabilità pubblica” nel restrittivo senso indicato in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co. 31 d.l. n.78/2009 dalle SS.RR. di questa Corte (n.54/2010, che conferma Sez. Autonomie del. n.5/2006), e dunque limitata ad atti generali o atti o schemi di normazione primaria o secondaria, o inerenti all’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare - alla condizione che la richiesta di parere, pur senza trasmodare in un’assoluta astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale che - secondo i principi enunciato dalla Sezione Autonomie di questa Corte (n.5/2006), cui questa Sezione si è finora costantemente attenuta (v. ex multis pareri n.20/2008 e n.14/2013) e da cui non ha motivo di discostarsi - non comportino un’ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti amministrativi, a fortiori se inerenti fatti che sono (o possono divenire) oggetto di indagini o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile o penale o di altri contenziosi giudiziari.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 19 aprile 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
