Del
Del. n. 126/2017/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Mauro NORI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 19 aprile 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 7.3.2017 pervenuta il 10.3.2017 (prot. Sez. n.3870), ha inoltrato a questa Sezione la nota del 15.2.2017 s.n. di prot. con cui il Sindaco di Crespina Lorenzana (Pi) fa richiesta, ex art.7 l. n.131/2003, di un parere da parte di questa Sezione in ordine all’obbligo di versare a GAL Etruria (società consortile a r.l. costituita ex art.2615-ter c.c. avente lo scopo di perseguire le finalità di sviluppo locale previste dalle iniziative comunitarie nelle provincie di Pisa e Livorno) oneri consortili (€.173.000,01 per l’esercizio 2013 ed €.191.00,03 per l’esercizio 2014) deliberati dai soci (pp.aa., associazioni di categoria, privati) ai sensi dell’art.15 dello Statuto, al fine di chiudere positivamente i bilanci 2013 e 2014; oneri il cui mancato pagamento da parte dell’ente (che non ha condiviso l’interpretazione della norma statutaria) ha indotto la società ad adire l’A.G.O. per ottenerne il pagamento.
Ciò premesso, il richiedente intende conoscere se ad avviso di questa Corte la norma statutaria che prevede il pagamento degli oneri consortili pur in difetto del conseguimento degli scopi sociali (segnatamente in assenza di assegnazione di finanziamenti europei) e/o il mantenimento della partecipazione sia o meno compatibile con le disposizioni confluite nel d.lgs. n.175/2016 (t.u. in materia di società a partecipazione pubblica) e in particolare col requisito della convenienza economica della partecipazione di cui all’art.5 d.lgs n.175/2016 cit.
Chiede, altresì, l’ente se contabilmente il contributo in esame debba essere annoverato tra i trasferimenti straordinari ex art.6 comma 19 d.l. n.78/2010 o tra le spese ordinarie per il funzionamento della GAL.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo i consolidati orientamenti dell’A.G. contabile in ordine ai pareri ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (l’attinenza dei quesiti alla contabilità pubblica come previsto dalla legge; l’oggetto degli stessi).
Tuttavia, nel caso di specie, la Sezione ritiene di poter prescindere dall’esaminare i profili inerenti l’ammissibilità soggettiva e quella oggettiva per inerenza alla materia ‘contabilità pubblica’ (nel restrittivo senso indicato in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co. 31 d.l. n.78/2009 dalle SS.RR. di questa Corte (n.54/2010, che conferma Sez. Autonomie del. n.5/2006), dal momento che la richiesta de qua è comunque inammissibile (sul piano oggettivo) per la pregiudiziale e dirimente considerazione che la stessa investe una specifica e concreta vicenda gestionale, in riferimento alla quale piuttosto che l’esame di una astratta questione interpretativa si chiede alla Sezione di risolvere un caso specifico e concreto e addirittura di indirizzare l’operato dell’amministrazione in un senso piuttosto che in un altro, e, per l’effetto, di ingerirsi inammissibilmente nell’attività amministrativa in corso; tanto più che, come riferito nella stessa richiesta, la questione di che trattasi è già oggetto di giudizio dinanzi al G.O.
Com’è noto, infatti, che l’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere è subordinata alla condizione che la richiesta di parere, pur senza trasmodare in un’assoluta astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale che - secondo i principi enunciato dalla Sezione Autonomie di questa Corte (n.5/2006), cui questa Sezione si è finora costantemente attenuta (v. ex multis pareri n.20/2008 e n.14/2013) e da cui non ha motivo di discostarsi - non comportino un’ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti amministrativi, a fortiori se inerenti fatti che sono (o possono divenire) oggetto di indagini o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile o penale o di altri contenziosi giudiziari.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 19 aprile 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
