Del
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Mauro NORI Consigliere
nell’adunanza del 20giugno 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 20.04.2017, pervenuta il 24.04.2017 (prot. Sezione n.5363), ha inoltrato a questa Sezione la nota in data 13.04.2017 con cui il Sindaco di Pisa fa richiesta, ex art.7 l. n.131/2003, di un parere da parte di questa Sezione. In particolare il richiedente, richiamata la evoluzione normativa e giurisprudenziale inerente la misura del gettone di presenza previsto per gli amministratori dall’art.82 Tuel, e segnatamente il recente orientamento di questa Sezione, condiviso dal Ministero dell’Interno ed al quale l’ente si è adeguato dal maggio 2013 (secondo cui dal 25.06.2008 l’importo del gettone non poteva che essere determinato in ragione dei valori edittali di cui al d.m. n.119/2000 ridotti del 10% ai sensi dell’art.1, comma 54, l. n.266/2005, “ferma restando la ripetizione delle somme relative agli incrementi delle indennità e dei gettoni di presenza eventualmente corrisposti”), chiede sapere se nel caso di specie la percezione sia avvenuta in assenza o meno di colpa grave e dalla ripetizione delle maggiori somme indebitamente corrisposte possano escludersi quelle percepite tra il 2008 e il 2012; all’uopo evidenziando che “l’eventuale responsabilità nella quale gli amministratori pubblici siano incorsi pare, nel caso di specie, derivare da una errata lettura del testo normativo causata dal mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti interpretativi a disposizione dei soggetti stessi … che potrebbe portare ad escludere la colpa grave…”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo consolidati orientamenti dell’A.G. contabile circa i pareri ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; l’oggetto degli stessi).
Tuttavia, nel caso di specie, la Sezione ritiene di poter prescindere dall’esaminare funditus i profili inerenti l’ammissibilità soggettiva e quella oggettiva, dal momento che la richiesta de qua è comunque inammissibile per la pregiudiziale e dirimente considerazione che essa, oltre a riguardare una specifica e concreta vicenda gestionale, investe profili che potrebbero essere oggetto giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, cosicché la pronuncia di questa Sezione interferirebbe con le prerogative delle articolazioni giurisdizionali di questa Corte.
Com’è noto, infatti, che l’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere è subordinata alla condizione che la richiesta di parere, pur senza trasmodare in un’assoluta astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale che - secondo i principi enunciato dalla Sezione Autonomie di questa Corte (n.5/2006), cui questa Sezione si è finora costantemente attenuta (v. ex multis pareri n.20/2008 e n.14/2013) e da cui non ha motivo di discostarsi - non comportino un’ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti amministrativi, a fortiori se inerenti fatti che sono (o possono divenire) oggetto di indagini o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile o penale o di altri contenziosi giudiziari.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di Pisa.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 20 giugno 2017
p. Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Simona Croppi
