Del
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Mauro NORI Consigliere
nell’adunanza del 20 giugno 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 20.04.2017, pervenuta il 24.04.2017 (prot. Sezione n.5364) integrata con nota 16.05.2017 pervenuta il 17.05.2017 (prot. Sezione n.5763), ha inoltrato a questa Sezione la nota con cui il Sindaco di Pontedera fa richiesta, ex art.7 l. n.131/2003, di un parere da parte di questa Sezione in ordine alla decorrenza delle Posizioni Economiche Orizzontali (PEO). In particolare il richiedente precisava che: (a) con due distinti CCDI, sottoscritti nel 2015, relativi agli esercizi 2014 e 2015, erano state tra l’altro destinate le somme per le PEO con decorrenza economica 1.1.2015; (b) nel frattempo un parere ARAN confermava l’opinamento già espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica circa l’impossibilità di retrodatare la decorrenza delle PEO oltre il 1° gennaio dell’anno di approvazione (nella specie: il settembre 2016) delle graduatorie relative alle procedure selettive per il riconoscimento delle stesse PEO stesse; (c) quanto precede in ordine alla ricorrenza delle PEO veniva vieppiù ribadito da Aran su specifica richiesta dell’ente oggi richiedente; (d) in conseguenza di ciò, con determina dirigenziale l’ente modificava (fissandola al 1.1.2016) la decorrenza (sia giuridica che economica) delle PEO 2014 e 2015; (e) in seguito l’ente prendeva visione della delibera 29.3.2017 della Sezione Regionale di Controllo Friuli V.G. di questa Corte e perciò chiedeva “se la decorrenza delle giuridica ed economica delle PEO 2014 e 2015 possa essere ristabilita secondo quanto originariamente disposto nei CCDI, e cioè: -PEO 2014 giuridica 1/1/2014, economica 1/1/2015; -PEO 2015 giuridica ed economica 1/1/2015.”
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo consolidati orientamenti dell’A.G. contabile circa i pareri ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; l’oggetto degli stessi).
Tuttavia, nel caso di specie la Sezione ritiene di poter prescindere da un esame ex professo dei profili inerenti l’ammissibilità soggettiva e quella oggettiva, dal momento che la richiesta de qua - che, peraltro, è quanto meno dubbio rientri nella “contabilità pubblica”, sola materia su cui si esplica la funzione consultiva ex art.7 l. n.131/2003 e che non può interpretarsi in guisa “che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa” (v. SS.RR. n.54/2010 in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co.31 d.l. n.78/2009, che conferma l’orientamento di cui a Sez. Auton. n.5/2006) bensì secondo “un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto”; giacché se è vero che “ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico” (Sez. Auton. n.5/2006 cit.); di talchè il fatto che un’attività abbia, come normalmente ha, un risvolto finanziario non vale a sussumerla, ai fini che ne occupa, nell’ambito della contabilità pubblica (salva l’ipotesi, qui non ricorrente, di questioni interpretative relative a limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica ed idonei a ripercuotersi sugli equilibri di bilancio - si palesa manifestamente inammissibile per la pregiudiziale e dirimente considerazione che essa concerne specifica e concreta vicenda gestionale, e addirittura atti già adottati che in ipotesi si vorrebbe modificare, e si risolve perciò nella richiesta di indirizzare l’operato dell’ente con un parere che verrebbe ad acquisire inequivoca valenza endoprocedimentale. Com’è noto, infatti, l’ammissibilità oggettiva di una richiesta di parere è subordinata alla condizione che essa, pur senza trasmodare in un’assoluta astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale che - secondo i principi enunciato dalla Sezione Autonomie di questa Corte (n.5/2006), cui questa Sezione si è finora costantemente attenuta (v. ex multis pareri n.20/2008 e n.14/2013) e da cui non ha motivo di discostarsi - non comportino un’ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti amministrativi, a fortiori se inerenti fatti che sono (o possono divenire) oggetto di indagini o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile o penale o di altri contenziosi giudiziari.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di Pontedera.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 20 giugno 2017
p. Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Simona Croppi
