Del
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere
Mauro NORI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario relatore
nell’adunanza del 7 settembre 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Fabio Alpini;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 26 giugno 2017, ha inoltrato tramite PEC alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. n. 9373/2017, datata 16 giugno 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Monteriggioni ha richiesto un parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003.
Il quesito proposto dal Comune è relativo alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da dipendenti ed amministratori dell’ente che si sono trovati coinvolti in procedimenti penali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali. In tali procedimenti, il Comune si è costituito parte civile, a tutela dei propri interessi patrimoniali e non patrimoniali.
L’amministrazione, premesso che, in via di principio, il rimborso delle spese legali è ammesso al ricorrere di certe condizioni (assenza di conflitto di interessi; sussistenza di un nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave; assistenza da parte di un legale di comune gradimento), chiede se:
- possa ritenersi assente il conflitto di interessi in caso di procedimento penale concluso con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, laddove l’ente si sia costituito parte civile, e di conseguenza non sia presente né una linea difensiva comune, né la nomina di un legale di comune gradimento;
- possa ricorrere il diritto al rimborso a favore degli amministratori anche per fatti intervenuti precedentemente alla modifica normativa dell’art. 86, comma 5 del TUEL recata dal d.l. 78/2015, il quale ha precisato le condizioni di rimborsabilità delle spese legali in favore degli amministratori;
- il rimborso delle spese legali debba essere garantito in misura integrale, oppure l’ente possa parametrare lo stesso ai minimi tariffari, pur in presenza di una formale asseverazione della parcella da parte del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile, in quanto non rientra nella materia della contabilità pubblica.
A tal riguardo, è sufficiente richiamare la deliberazione 3/SEZAUT/2014/QMIG, la quale ha composto, in sede di questione di massima, una difformità di orientamento da parte delle Sezioni regionali di controllo, dichiarando l’inammissibilità dei quesiti relativi alla rimborsabilità delle spese legali proprio perché essi esulano dalla contabilità pubblica.
Tale deliberazione ricorda che, già a partire dalla deliberazione 5/AUT/2006, la questione dell’ammissibilità dei quesiti relativi a tali rimborsi è stata risolta in senso negativo.
La medesima deliberazione precisa poi, in modo condivisibile, che la deliberazione 54/CONTR/2010, pur se riferita ad un’altra fattispecie, si è limitata a chiarire che alcune materie, estranee, nel nucleo originario, alla contabilità pubblica, potevano ritenersi ad essa riconducibili in una visione dinamica, per effetto della particolare considerazione ad esse riservata dal legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica.
Ciò, però, solo per le questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti ai limiti e divieti legislativi idonei a riflettersi sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.
E’ evidente che, essendo questo il consolidato quadro di riferimento, cui hanno praticamente aderito tutte le Sezioni regionali, i quesiti relativi alle condizioni di rimborsabilità delle spese legali e alla loro misura non possono essere ricondotti nell’ambito della contabilità pubblica, neppure nella accezione fatta propria dalle Sezioni Riunite, e quindi la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Monteriggioni, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 7 settembre 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Fabio Alpini f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 7 settembre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
