Del
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere
Mauro NORI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario relatore
nell’adunanza del 7 settembre 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dal Comune di Camaiore, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Fabio Alpini;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 19 maggio 2017, ha inoltrato tramite PEC alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. n. 54965/2016 del 20 settembre 2016, con la quale il Sindaco del Comune di Camaiore ha richiesto un parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003.
Il quesito è relativo al pagamento del compenso agli avvocati che hanno difeso il comune in giudizio.
Nel caso di specie, tra il comune ed alcuni avvocati è stata sottoscritta una convenzione di incarico nel quale è stato specificato che, in caso di vittoria del comune, con contestuale e conseguente condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio, qualora queste siano liquidate in misura superiore a quella stabilita nella convenzione, il legale non possa comunque richiedere al comune una somma superiore rispetto a quella pattuita.
In alcuni casi, tale clausola è stata approvata dal legale con apposita sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c.
In altri casi, invece, l’incarico è stato affidato senza la sottoscrizione di tale convenzione, e quindi anche senza la sottoscrizione della clausola.
In alcuni giudizi, in cui il comune è risultato vittorioso, il giudice ha condannato la controparte soccombente al pagamento delle spese di lite in misura superiore rispetto a quella che il comune aveva pattuito con l’avvocato.
Poiché gli avvocati, in tali casi, hanno richiesto la liquidazione del proprio compenso in misura pari all’intero importo liquidato dal giudice, il comune chiede quale debba essere la misura del compenso da riconoscere.
Peraltro, alcuni avvocati hanno effettuato tale richiesta solo nel caso in cui la somma liquidata dal giudice sia stata interamente recuperata dalla controparte in quanto, a loro giudizio, la clausola sarebbe vincolante solo qualora ciò non si verifichi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi senz’altro ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta di parere deve essere ritenuta inammissibile, e ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo, e in senso dirimente, si rileva che la richiesta del comune esula dalla materia della contabilità pubblica, così come ricostruita, per quanto riguarda le richieste di parere, dalle Sezioni Riunite, con la deliberazione 54/CONTR/2010.
Il quesito proposto, infatti, non ha ad oggetto né materie di contabilità pubblica in senso stretto (disciplina dei bilanci e relativi equilibri, acquisizione delle entrate, organizzazione finanziaria e contabile, disciplina del patrimonio, gestione della spesa, indebitamento, rendicontazione e relativi controlli), né materie che sono indirettamente riconducibili alla contabilità pubblica in quanto connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica, ed in grado di avere effetti diretti sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio.
Al di fuori di tali e circoscritti limiti, dunque, si esula dal campo di applicazione dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003, pur se il quesito posto ha riflessi di natura finanziaria, comportando direttamente o indirettamente una entrata o una spesa. In altre parole, non ha rilevanza il semplice fatto che l’attività dell’ente, di cui si chiede il parere, abbia una ricaduta contabile nella fase discendente, cioè dopo la sua realizzazione.
Nel caso di specie, è ovvio che l’attività che l’ente porrà in essere avrà effetti contabili in quanto, dovendo l’ente determinare le somme che, in concreto, saranno erogate agli avvocati, tale misura darà luogo ad una spesa (maggiore o minore), ma è evidente come l’attività in questione non sia né un’attività contabile in senso stretto, né un’attività indirettamente riconducibile alla contabilità pubblica, nel senso sopra indicato, e quindi essa esula dalla materia della contabilità pubblica, secondo l’interpretazione di tale accezione, ormai consolidata, delle Sezioni Riunite.
In secondo luogo, a conferma dell’inammissibilità oggettiva della richiesta, si rileva anche che il parere richiesto non ha i requisiti della generalità e dell’astrattezza, in quanto riguarda una concreta vicenda gestionale che, almeno per come prospettata, potrebbe dar luogo a contenziosi civili tra il comune e i legali incaricati della difesa dell’ente.
La resa del parere, considerata tale circostanza, si risolverebbe in un’inammissibile intromissione della Sezione regionale di controllo nell’esercizio di un’attività gestionale di competenza unicamente dell’amministrazione richiedente, oltre che in eventuali valutazioni spettanti ad altri organi giurisdizionali.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Camaiore, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 7 settembre 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Fabio Alpini f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 7 settembre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
